
La Cassazione si è espressa in tema di decadenza delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa. Ad essere esaminato è stato l'inadempimento del costruttore. Ecco quanto precisato.
Con l'ordinanza n. 10562, la Cassazione ha affermato che le agevolazioni per la prima casa decanono nel caso in cui l'acquisto di una nuova abitazione non avvenga entro un anno dalla rivendita dell'immobile da cui derivano e non rappresenta causa di forza maggiore l'inadempimento del promittente venditore costruttore.
Con la sua ordinanza la Cassazione ha sottolineato cosa si intende con "causa di forza maggiore" ai fini del mantenimento delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa. In particolare, i Supremi giudici hanno ricordato che la causa di forza maggiore, la quale impedisce la decadenza delle agevolazioni prima casa, rappresenta un ostacolo oggettivo caratterizzato dalla non imputabilità, inevitabilità e imprevedibilità dell'evento.
Di conseguenza, l'inadempimento "della controparte degli obblighi derivanti dal contratto preliminare non presenta i connotati dell'oggettività, inevitabilità e imprevedibilità e, quindi, non può essere configurata alla stregua di una causa di forza maggiore".
L'inadempimento della controparte non può essere considerato un evento imprevedibile e inatteso.
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