Nel corso degli ultimi mesi le risposte dell'Agenzia delle Entrate hanno fornito le linee guida per i contribuenti alle prese con le tante modifiche del superbonus 110. Ance ha elaborato un dossier riepilogativo che raccoglie i principali chiarimenti, espressi in una forma sintetica e chiara.
Nel corso dell'ultimo anno, il bonus 110 o superbonus ha subito una serie di importanti modifiche normative che riguardano, tra gli altri aspetti, la cessione del credito e lo sconto in fattura, o la nuova scadenza per le villette unifamiliari. Anche ha voluto elaborare un dossier ripilogativo con tutte le risposte dell'Agenzia delle Entrate su questo tema, una sorta di guida per i contribuenti.
RISPOSTA 279/ 2022 - CESSIONE DEL CREDITO PER IL "TRAINANTE" In caso di esecuzione di lavori “trainanti” e “trainati”, è possibile usufruire del Superbonus in modalità differenti: per alcuni in forma di detrazione in dichiarazione e per altri sotto forma di cessione del credito d’imposta o di sconto in fattura. Laddove il beneficiario dovesse optare per la cessione o per lo sconto relativamente a tutti gli interventi eseguiti, sarà necessario trasmettere all’Agenzia delle Entrate una comunicazione specifica per ciascun intervento agevolato
RISPOSTA 287/2022 – FOTOVOLTAICO E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA Se l’installazione dell’impianto fotovoltaico avviene contestualmente a un intervento qualificato come “ristrutturazione edilizia” il limite è ridotto a € 1.600 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto. Nel caso di specie, l’installazione del fotovoltaico avveniva contestualmente alla realizzazione di un vano ascensore per il superamento delle barriere architettoniche autorizzato con permesso di costruire "per ristrutturazione edilizia". La conclusione dell’AdE deriva da quanto previsto dalla norma (co. 5 dell'art. 119 DL 34/2020), secondo cui il limite di spesa previsto per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica di € 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto, entro l’ammontare complessivo di spesa ammesso in detrazione di € 48mila per singola u.i., è ridotto a € 1.600 se l'installazione dei pannelli solari è contestuale ad un intervento di cui all'art.3, comma 1, lettere d), e) e f), del DPR n. 380/2001. Perché si determini questa riduzione non serve il collegamento funzionale tra l'installazione dell'impianto fotovoltaico e l'interventi.
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