
Le agevolazioni prima casa spettano al coniuge non assegnatario dell'immobile assegnato alla moglie in sede di separazione personale? Sul tema è intervenuta la Cassazione. Vediamo quanto precisato.
Con l'ordinanza n. 27088, la Cassazione ha stabilito che il contribuente proprietario di un altro immobile ad uso abitativo acquisito con il medesimo beneficio non può usufruire delle agevolazioni prima casa anche qualora non ne abbia la disponibilità effettiva dal momento che l'immobile è stato assegnato al coniuge in sede di separazione personale.
Come precisato da Fisco Oggi, che ha trattato il tema, "i giudici di legittimità hanno fissato un ben preciso principio di diritto secondo cui 'in tema di agevolazioni prima casa, il requisito della mancanza di titolarità su tutto il territorio nazionale del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà di un'altra casa acquistata col medesimo beneficio, di cui all'art. 1, nota II bis, lett. c, della parte I della tariffa allegata al Dpr n. 131/1986, non può essere inteso, atteso il chiaro tenore letterale della disposizione, come mancanza di disponibilità effettiva di essa, sicché non sussiste ove l'immobile di proprietà del contribuente sia stato assegnato, in sede di separazione o divorzio, al coniuge separato o all'ex coniuge, in quanto affidatario di prole minorenne' (Cassazione n. 14673/2016)".
Il requisito in base al quale nell'atto di acquisto l'acquirente deve dichiarare di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le predette agevolazioni non può essere inteso come mancanza di disponibilità effettiva dell'abitazione, quindi non sussiste nel caso in cui l'immobile di proprietà del contribuente sia stato assegnato, in sede di separazione o divorzio, al coniuge separato o all'ex coniuge, in quanto affidatario di prole minorenne.
Questo anche in considerazione del fatto che la natura agevolata delle norme recanti la disciplina dei benefici prima casa devono essere reputate di stretta interpretazione.
Quando si perdono i benefici della prima casa?
Secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate, l'acquirente decade dai benefici fiscali usufruiti in sede di acquisto dell'immobile:
in caso di mendacità delle dichiarazioni previste dalla legge, rese in sede di registrazione dell'atto;
in caso di mancato trasferimento della residenza nel comune ove è ubicato l'immobile entro 18 mesi dell'acquisto.
Chi può richiedere le agevolazioni prima casa?
Per poter beneficiare dell'agevolazione per l'acquisto della prima casa, l'acquirente non deve possedere un altro immobile acquistato con la medesima agevolazione o, se lo possiede, deve venderlo entro 12 mesi dal nuovo acquisto agevolato. L'immobile poi deve trovarsi nel Comune in cui l'acquirente abbia la residenza o la trasferisca entro 18 mesi dall'acquisto.
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