
Anche per alcune tipologie di fattura elettronica, l’imposta di bollo rimane un obbligo. Quella che un tempo veniva chiamata marca da bollo, tutt’oggi acquistabile presso i tabaccai, con l’avvento della fatturazione elettronica ha subito un’evoluzione: è infatti diventata virtuale. Ma quando si deve assolvere all’obbligo di imposta di bollo e, soprattutto, secondo quali scadenze?
L’imposta di bollo, del valore di 2 euro, è un tributo alternativo all’IVA e deve essere inclusa su tutte le fatture - comprese quelle elettroniche - di importo superiore a 77,47 euro e, appunto, emesse senza addebito dell’Imposta sul Valore Aggiunto. È il caso, ad esempio, di chi opera all’interno del regime forfettario. La marca da bollo virtuale deve essere esplicitamente indicata in fattura e viene pagata seguendo precise scadenze annuali, avvalendosi dell’apposito F24. Quest’ultimo può essere precompilato, a seconda delle informazioni sulle fatturazioni ricevute dall’Agenzia delle Entrate, oppure completato manualmente: a questo scopo, è utile avvalersi di una guida per compilare il Modello F24.
Imposta di bollo sulle fatture elettroniche: cosa sapere
Così come già accennato in apertura, l’imposta di bollo per le fatture è un tributo alternativo all’IVA. Non si tratta, tuttavia, di un’introduzione recente: la cosiddetta marca da bollo è infatti stata prevista e disciplinata dal D.P.R. 642 del 1972, quindi deve essere prevista indipendentemente ci si avvalga di una fattura cartacea oppure elettronica.
Il valore dell’imposta di bollo è sempre di 2 euro e, come si è già visto, deve essere inclusa per tutte le fatture emesse senza IVA di valore superiore a 77,47 euro. Ma quali sono le fatture che effettivamente la prevedono e come si assolve a questo obbligo in modo virtuale?
Imposta di bollo su fatture elettroniche: quando si applica
In linea generale, l’imposta di bollo è prevista per tutte quelle fatture elettroniche che sono escluse dall’applicazione dell’IVA. Più in dettaglio, la marca da bollo si rende necessaria per:
- operazioni fuori campo IVA per mancanza di presupposto soggettivo o oggettivo territoriale;
- operazioni escluse da IVA, come nel caso di riaddebiti in nome e per conto della controparte, penalità, interessi di mora;
- operazioni esenti da IVA secondo quanto previsto dalla legge;
- operazioni non imponibili, ad esempio se effettuate per operazioni assimilate a esportazioni, servizi e scambi internazionali;
- operazioni eseguite all’interno del regime forfettario.

Si ricorda che l’imposta di bollo su fatture estere è necessaria quando si rispettano i requisiti dell’articolo 7-ter del Testo Unico sull’IVA:
- quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato Italiano;
- quando sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti attivi stabiliti nel territorio dello Stato Italiano.
Fino a pochi anni fa, risultava sufficiente applicare l’apposita marca da bollo direttamente sulla fattura, per assolvere a tutti gli obblighi di legge. Con l’avvento della fatturazione elettronica, obbligatoria dal 2024 anche per il regime forfettario, l’imposta di bollo è diventata virtuale, così come previsto dal DM del 17/06/2014.
Per applicare un imposta di bollo virtuale sulla fattura elettronica, è sufficiente spuntare la casella “SÌ” del campo “Bollo Virtuale” del proprio software o servizio online di riferimento per la compilazione. Così facendo, l’applicazione del bollo verrà notificata automaticamente all’Agenzia delle Entrate e potrà essere pagata seguendo un calendario di quattro scadenze annuali. È però necessario accertarsi, qualora il software prescelto non lo faccia automaticamente, che sulla fattura elettronica venga riportata questa dicitura:
“Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell’articolo 15 del D.P.R 642/1972 e del DM 17/06/2014”.
Quando si pagano i bolli virtuali
L’imposta di bollo non viene pagata all’Agenzia delle Entrate contestualmente all’emissione della fattura, bensì in modo cumulativo seguendo quattro scadenze annuali, così come già accennato. Ma quali sono? In linea generale:
- entro il 31 maggio;
- entro il 30 settembre;
- entro il 30 novembre;
- entro il 28 febbraio dell’anno successivo.
Per quanto riguarda la scadenza di maggio, se l’importo del trimestre non è superiore ai 5.000 euro, il pagamento può avvenire al termine del trimestre successivo, ovvero il 30 settembre. Se l’importo complessivo tra primo e secondo trimestre non supera comunque i 5.000 euro, il pagamento può essere posticipato al 30 novembre. La soglia è stata innalzata nel 2024, rispetto ai precedenti 250 euro.
Come si paga l’imposta di bollo per le fatture elettroniche
Ma come si paga l’imposta di bollo per le fatture elettroniche, seguendo le scadenze presentate nei precedenti paragrafi? Il contribuente può scegliere di:
- con addebito IBAN, che dovrà essere indicato sul portale dell’Agenzia delle Entrate nella sezione “Fatture e corrispettivi”;
- con Modello F24 Elide, scaricabile direttamente da Idealista.
È utile sapere che, se la comunicazione dei bolli virtuali è avvenuta correttamente, è possibile utilizzare anche il Modello F24 precompilato che viene reso disponibile dalla stessa Agenzia delle Entrate.

Ma come si compila l’F24, se si volesse procedere in autonomia, e quali sono i codici tributo per l'imposta di bollo per le fatture elettroniche? Nel Modello F24, bisognerà inserire i seguenti codici:
- 2521: imposta di bollo su fatture elettroniche per il primo trimestre;
- 2522: imposta di bollo su fatture elettroniche per il secondo trimestre;
- 2523: imposta di bollo su fatture elettroniche per il terzo trimestre;
- 2524: imposta di bollo su fatture elettroniche per il quarto trimestre;
- 2525: imposta di bollo su fatture elettroniche per le sanzioni;
- 2526: imposta di bollo su fatture elettroniche per gli interessi.
Naturalmente, è possibile delegare la predisposizione degli F24 e i relativi pagamenti in scadenza al proprio commercialista di fiducia.
Chi paga il bollo virtuale sulla fattura elettronica?
Stabilite le necessità di legge, può sorgere una più che lecita domanda: chi paga il bollo virtuale sulla fattura elettronica, il professionista oppure il suo cliente? L’obbligo di apporre la marca da bollo virtuale sulla fattura è sempre a carico del soggetto che la presenta, tuttavia quest’ultimo può scegliere:
- di mantenere a proprio carico il tributo;
- di chiedere al cliente di farsene carico, aggiungendo quindi l’importo al totale della fattura.
Poiché l’obbligo di pagamento è in solido, a livello legale è abbastanza ininfluente chi dei due soggetti se ne sia effettivamente fatto carico. Tuttavia, se il professionista decide di aggiungere l’importo del bollo al totale della fattura:
- è chiamato a indicarlo chiaramente sulla fattura;
- deve gestirlo come componente positiva di reddito, cioè considerarlo come un compenso o un ricavo ai fini fiscali;
- indicarlo con il codice N2.2, ovvero il medesimo del ricavo o del compenso, e non come N1, ovvero operazione esclusa secondo l’articolo 15 del DPR 633/1972.
Per ogni dubbio, il consiglio è chiedere un parere al proprio commercialista di fiducia oppure a professionista analogo.
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