Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello 91/2025
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Contratto di locazione
Contributo per la riduzione del canone di locazione GTRES

È possibile beneficiare del regime della cedolare secca anche per il contributo a fondo perduto previsto per la riduzione del canone locazione. Si tratta di un chiarimento arrivato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello 91/2025. Il caso esaminato ha riguardato un contribuente che aveva concesso in locazione un immobile e che voleva richiedere un contributo a valere sul fondo di rinegoziazione dei contratti di locazione erogato dal proprio Comune a fronte della riduzione del canone di locazione. Vediamo quanto precisato. 

Trattando la vicenda, l’Agenzia delle Entrate ha innanzitutto sottolineato che il Comune in questione aveva rinnovato il programma delle rinegoziazioni e ha spiegato che “sono beneficiari diretti del contributo i proprietari di alloggi situati nel territorio regionale che abbiano rinegoziato il contratto di locazione, secondo determinati criteri. Sono, invece, beneficiari indiretti i conduttori di alloggi situati nel territorio regionale. In particolare, per l’ammissione al contributo, al momento della presentazione della domanda è previsto, tra l’altro, che venga stipulato un atto di rinegoziazione tra le parti e che lo stesso sia sottoposto alla registrazione”. 

Dopo aver esaminato tutte le disposizioni relative al contributo per la riduzione del canone locazione, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che “l’articolo 6, comma 2, del Tuir prevede che ‘I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, [...], e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati’”. 

Precisando poi che, “in linea generale, qualora l’indennizzo percepito da un determinato soggetto vada a compensare in via integrativa o sostitutiva, la mancata percezione di redditi di lavoro ovvero il mancato guadagno, le somme corrisposte sono da considerarsi dirette a sostituire un reddito non conseguito (lucro cessante) e conseguentemente vanno ricomprese nel reddito complessivo del soggetto percipiente ed assoggettate a tassazione (cfr. risposta pubblicata n. 185 del 2022)”. 

Aggiungendo che, “nel caso di specie, considerato che il contributo viene erogato dal Comune, sulla base della citata delibera della Giunta Regionale, a fronte della riduzione del canone di locazione da parte del locatore, in quanto conseguito in sostituzione ed integrazione del canone (rectius reddito) del percipiente, lo stesso costituisce reddito della stessa categoria e deve, pertanto, essere assunto ai fini della determinazione del reddito fondiario derivante da immobili locati, ai sensi dell’articolo 36 del Tuir da determinare, in via ordinaria, secondo i criteri generali previsti dal successivo articolo 37. In alternativa, si potrà accedere al regime della cedolare secca, di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al ricorrere dei requisiti ivi previsti”.

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