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Agenti immobiliari e incompatibilità, Baccarini (Fiaip): “Attenzione a un’apertura totale”
GTRES

L’Unione Europea chiede all’Italia di intervenire sul fronte delle incompatibilità per gli agenti immobiliari e di stabilire meno vincoli. Una richiesta accolta con certo scetticismo dagli addetti ai lavori. A idealista/news, il presidente nazionale della Fiaip, Gian Battista Baccarini, ha spiegato: “Siamo scettici perché riteniamo non corretta un’apertura totale, non tanto e non solo per l’agente immobiliare, ma per la tutela del mercato”.

Nel frattempo, il disegno di legge europea 2018 è stato approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 6 settembre e il prossimo 4 ottobre le principali associazioni di categoria – Fiaip, Fimaa e Anama – si incontreranno in seduta comune per discutere il testo e raggiungere una posizione ufficiale possibilmente univoca.

“Stiamo monitorando il disegno di legge – ha detto Baccarini – e il 4 ottobre abbiamo la consulta interassociativa, con Fimaa e Anama. Cercheremo di discutere e di uscire con una posizione ufficiale possibilmente univoca, perché è un tema che riguarda tutta la categoria”.

Il presidente nazionale della Fiaip ha poi aggiunto: “Siamo scettici perché non riteniamo corretta l’apertura totale, non tanto e non solo per l’agente immobiliare, ma per la tutela del mercato. L’apertura è un fatto moderno, se vogliamo, e l’Europa va in quella direzione, di questo sicuramente bisogna tenere conto. Ma no a un eccesso di deregolamentazione, no a un’apertura totale”.

Il disegno di legge europea 2018

Secondo quanto contenuto nel disegno di legge europea 2018, la Commissione europea ha contestato al nostro Paese il carattere sproporzionato delle norme sui criteri di incompatibilità, previsti dall’articolo 5, comma 3, della legge 3 febbraio 1989, n. 39, come modificata dalla legge 5 marzo 2001, n. 57, secondo le quali “l’esercizio dell’attività di mediazione è incompatibile: a) con l’attività svolta in qualità di dipendente da persone, società o enti, privati e pubblici, ad esclusione delle imprese di mediazione; b) con l’esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate”.

La Commissione ha segnalato come, ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 3, della direttiva 2005/36/CE e dell’articolo 49 del TFUE, qualsiasi restrizione dell’accesso a una prestazione di servizi debba rispettare i principi di necessità e proporzionalità. E ancora, lo strumento normativo utilizzato per il raggiungimento dell’obiettivo della protezione dei consumatori e dei destinatari dei servizi (motivo imperativo legittimo legato all’interesse pubblico), ossia una così severa regola di incompatibilità, appare alla Commissione poco giustificabile dal punto di vista della necessità.

La nuova disciplina si propone di dare attuazione a quanto richiesto dalla Commissione, garantendo al contempo (proprio nell’ottica della proporzionalità) la tutela del consumatore attraverso la previsione di una clausola che eviti ogni conflitto attuale di interessi tra il mediatore e l’oggetto della mediazione stessa.

L’incompatibilità diviene infatti relativa e vieta di essere al contempo mediatore (che per definizione del codice civile è soggetto equidistante tra le parti) e parte (in senso sostanziale, in quanto produttore o commerciante di beni o servizi oggetto dell’attività di mediazione o in senso formale, in quanto agente o rappresentante dei detti beni).

In ogni caso l’incompatibilità è limitata alle attività imprenditoriali e non più, come nella norma oggetto di procedura di infrazione, comunque svolta anche a titolo professionale e addirittura di lavoro dipendente.

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