Commenti: 0
dimissioni volontarie
Pixabay

L’Inps, con una recente circolare (n. 32 del 20 marzo 2023) ha fornito importantissimi chiarimenti circa la possibilità di ricevere l’indennità di disoccupazione Naspi anche in caso di dimissioni volontarie. Nello specifico la novità riguarda la situazione dei padri (lavoratori dipendenti) che la richiedono e si sono dimessi dopo aver fruito del congedo di paternità fino al compimento di un anno di età del bambino. Scopriamo tutte le ultime notizie al riguardo.

Dimissioni entro l’anno del bambino

Alcuni recenti cambi normativi sulla legge di riferimento sono intervenuti in tema di divieto di licenziamento e di dimissioni della lavoratrice madre e del lavoratore padre durante il periodo di tutela della maternità e della paternità.

L’attuale quadro normativo, infatti, prevede che padre che abbia fruito del congedo di paternità obbligatorio (e/o del congedo di paternità alternativo) ha diritto di beneficiare della Naspi in caso di dimissioni nel periodo in cui vige il divieto di licenziamento e fino al compimento di un anno di età del bambino o della bambina.

Naspi per dimissioni dopo il congedo di paternità

Il congedo di paternità obbligatorio è un’astensione retribuita dal lavoro pari a 10 giorni (20 giorni in caso di parto plurimo) che può essere fruita dai due mesi precedenti la data presunta del parto e fino ai 5 mesi successivi alla nascita. Spetta ai dipendenti del settore pubblico e privato anche in caso di adozioni nazionali o internazionali e per l’affidamento o il collocamento temporaneo.

Con il cambio normativo di riferimento, intervengono importantissime novità, spiegate da una recente circolare dell’Inps. Aver fruito del congedo di paternità, infatti, da diritto alla Naspi in caso di dimissioni volontarie presentate entro un anno di età del figlio o della figlia. Non solo, l’effetto è anche retroattivo, tanto che l’Istituto apre alla possibilità di riesame peer le domande di indennità di disoccupazione respinte.

Potrebbe interessarti anche:

Come ottenere la Naspi dopo dimissioni volontarie?

Si ha diritto alla Naspi, dopo aver presentato dimissioni volontarie, solo in alcuni casi specifici che configurano la “giusta causa”:

  • mancato pagamento della retribuzione;
  • aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
  • modifiche peggiorative delle mansioni lavorative;
  • aver subito mobbing;
  • notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell’azienda;
  • trasferimento del lavoratore da una sede ad un’altra, senza che sussistano le “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive”;
  • comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente.

Come dare le dimissioni dopo la maternità?

La normativa prevede che, per dare le dimissioni dopo il congedo di maternità, sia necessario che queste vengano convalidate presso l'ufficio dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, dove ci si deve recare personalmente.

Vedi i commenti (0) / Commento

per commentare devi effettuare il login con il tuo account