Fino al 31 dicembre 2022, a seguito dell'emergenza Covid, la richiesta di sospensione delle rate del mutuo può essere presentata senza l'indicazione dell'Isee, l'indicatore della situazione economica equivalente (in deroga al limite previsto di 30.000 euro). A spiegarlo un'infografica dell'Abi.
Come sottolineato, la misura è stata estesa anche:
ai lavoratori autonomi, liberi professionisti, imprenditori individuali e ai soggetti di cui all'articolo 2083 del codice civile che dichiarino di aver registrato, nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente la domanda, un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus;
alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, per mutui ipotecari a queste erogati, di importo massimo pari al prodotto tra 400.000 euro e il numero dei rispettivi soci, qualora almeno il 10% dei soci assegnatari di immobili residenziali e relative pertinenze si trovi nelle condizioni che consentono l'accesso ai benefici del Fondo verificatesi successivamente al 31 gennaio 2020. In particolare, la sospensione delle rate del mutuo può essere concessa per 6 mesi, qualora gli eventi riguardino un numero di assegnatari compreso tra un valore del 10% e fino al 20% dei soci; 12 mesi, qualora gli eventi riguardino un numero di assegnatari compreso tra un valore superiore al 20% e fino al 40% dei soci; 18 mesi, qualora gli eventi riguardino un numero di assegnatari superiore al 40% dei soci;
ai mutui garantiti dal Fondo di garanzia per la prima casa.
Per poter ottenere la sospensione delle rate del mutuo 2022 bisogna compilare il modulo pubblicato sul sito di Consap, diverso per persone fisiche o cooperative edilizie, corredato della documentazione necessaria, da presentare presso la banca che ha concesso il mutuo, con le modalità definite dalla banca stessa.
Secondo quanto spiegato dall'infografica dell'Abi, entro 10 giorni dall'acquisizione della domanda la banca la invia al Gestore. Quest'ultimo, entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione, rilascia il nullaosta alla sospensione del pagamento delle rate di mutuo ed entro i successivi 5 giorni dal ricevimento della risposta del Gestore comunica al beneficiario la sospensione dell'ammortamento del mutuo.
La sospensione del pagamento delle rate del mutuo non comporta l'applicazione di commissioni o spese di istruttoria né sono necessarie garanzie aggiuntive.
La sospensione delle rate del mutuo è una misura di sostegno per le famiglie in particolari condizioni di difficoltà, attiva tramite il Fondo Solidarietà mutui prima casa (Fondo Gasparrini), che negli ultimi due anni è stata rafforzata da alcuni interventi legislativi volti a contenere gli effetti dell'emergenza Covid.
La misura consente di richiedere alla banca che ha erogato il mutuo la sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi allungando il piano di ammortamento per un periodo pari alla durata della sospensione.
La sospensione delle rate del mutuo può essere richiesta al verificarsi, nei 3 anni precedenti la domanda, dei seguenti eventi che riguardino il mutuatario:
morte, riconoscimento di handicap grave o invalidità civile non inferiore all'80%;
perdita del posto di lavoro (subordinato a tempo determinato o indeterminato, parasubordinato, di rappresentanza commerciale o di agenzia, con attualità dello stato di disoccupazione);
sospensione dal lavoro per un periodo di almeno 30 giorni;
riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni.
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