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gianluca
4 Gennaio 2014, 12:39

Bisogna distinguere tra le agevolazioni "prima casa" e quelle sull'"abitazione principale".

In riferimento alle agevolazioni prima casa, riconducibili alle aliquote ridotte versate all'atto dell'acquisto, la norma prevede l'obbligo di spostare la propria residenza nel comune ove è ubicato l'immobile entro 18 mesi dall'acquisto. Una volta che l'adempimento sia stato rispettato non ci sono particolari preclusioni al successivo spostamento della residenza.

In conclusione lo spostamento della residenza dall'immobile non determina la perdiata delle agevolazioni fruite per l'acquisto.

In riferimento alle agevolazioni sull'abitazione principale che riguardano invece la detrazione degli interessi passivi sul mutuo dell'immobile adibito a propria abitazione principale entro 12 mesi dall'acquisto e l'imu sull'abitazione di residenza, vanno fornite le seguenti indicazioni:

Per gli interessi passivi del mutuo, il trasferimento della residenza per motivazioni strettamente legate alla sede lavorativa non preclude la detrazione (TUIR art.15 comma 1 lettera b).

Per l' imu invece lo spostamento della residenza determina l'assoggettamento alla tassazione prevista per le abitazioni a disposizione.

In attesa di meglio comprendere le norme legate all'applicazione della componente TARI (tassa sui rifiuti) della nuova "iuc", le posso comunque segnalare che l'imposta non prevede sostanziali differenze per la prima o la seconda casa, salvo disattivazione delle utenze che ne permettono l'esenzione.

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