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Solo nel piccolo aeroporto di Las Palmas alle Canarie, nel 2009, i voli hanno registrato al decollo ritardi superiori a quelli da Fiumicino. Sulla media annuale pesano i 3 mesi estivi, quando i disservizi delle società di handling, sanzionati con multe dall'Enac, hanno creato disagi, a partire dal caos bagagli. Per una manciata di secondi, una media di 18,8 minuti di ritardo per ogni volo dell'anno contro 18,9, lo scalo di Roma è un gradino sotto il primato negativo nel rapporto Eurocontrol

La rotta con più ritardi in partenza è il volo da Roma per Bari (al secondo posto per ritardi in europa). Nella speciale classifica dei maggiori ritardi europei c'è Roma-Palermo (al quarto), Roma-Catania (quinto), Roma Madrid (al sesto), Roma Malpensa (al nono). Così tra i dieci voli che in Europa cumulano più ritardi (il peggiore è il Ginevra-Londra) ben la metà, cinque, sono in partenza dallo scalo romano. E diventano nove nei peggiori venti con i voli Roma-Londra (tredicesimo in classifica), Roma-Torino (quattordicesimo), Roma-Venezia (quindicesimo) e Roma Cagliari (diciottesimo)

In Europa tra le rotte più trafficate c'è Madrid-Barcellona (prima con 32.418 voli l’anno). Al secondo postoFiumicino-Linate (con 21.507 voli)

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28 Marzo 2010, 20:34

Verrà presto passato al vaglio dei giudici della capitale l´Argomentazione logico giuridica elaborata da parte dell´Avv. Fabio Collavini in merito al limite di ritardo aereo indennizzabile ai sensi della normativa europea (Reg. Ce 261/04 e Convenzione di Montreal) con riferimento ai nuovi orientamenti comunitari proposti dlla sentenza sentenza della Corte Di Giustizia Europea: sturgeon e altro C. Condor Flugdienst GmbH/Bock e altro).
Ebbene, a detta dell´Avvocato romano, l´Illuminante sentenza della Corte di Giustizia Europea, apre un´Ulteriore e più ampia prospettiva di analisi sul "risarcimento e sulla compensazione" del danno da ritardo aereo, che dvrà essere valutato ,per il futuro, rapportando la gravità del ritardo e cioè dell´Inadempimento del Vettore alla effettiva distanza della tratta aerea da percorrere.
Un esempio aiuterà il ragionamento.
Nel caso un passeggero acquisti un volo da Roma a Catania (R-C) che per percorrere km 777 impiega contrattualmente 1.25 minuti, il ritardo di 1 ore e 25 determinerebbe il doppio del tempo contrattualmente previsto per tale tratta. Tale inadempimento contrattuale (la duplicazione del tempo di volo), pertanto, se correttamente valutato, avrà la medesima valenza del ritardo di 10 ore verificatosi sulla tratta Roma - New York (R-N.Y Km 6640), sul presupposto che il tempo stimato di viaggio di tale volo internazionale è, per l´Appunto, di circa 10 ore. In entrambe le fattispecie si verifica un ritardo corrispondente al doppio del tempo previsto per la percorrenza delle rispettive tratte aeree.
Applicando a tale lineare constatazione "logica giuridica" l´Avv. Collavini ha in tal modo dimostrato tale "equazione":
R-C: 1.25h= R-N.Y. : 10h
Se in ossequio alla decisione della Corte di Giustizia Europea per prevedere l´Applicazione del reg. 261/04 su volo internazionale (come ad esempio Roma - New York) si deve verificare un ritardo di almeno 3 ore, è possibile affermare sempre ricorrendo alla logica giuridica:
Km 6640 : 3 ore = Km 777: x = X
Dove X è il ritardo su tratta nazionale che rende possibile la compensazione pecuniaria, con riferimento alla tratta Roma - Catania
X = 35,10 minuti
Pertanto, in base a quanto previsto dal nuovo orientamento comuniario, in caso di un ritardo del vettore sulla tratta nazionale da Roma a Catania il limite oltre il quale la compagnia aerea deve disporre il pagamento di Euro 250 è di 35 minuti e 10 secondi.
Verrebbe in tal modo dimostrato che in caso di ritardo aereo su volo nazionale di "minima entità" ed in ogni caso superore al doppio della tempistica di volo, il passeggero avrà diritto per il principio di univocità del giudizio alla compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento (CE) n. 261/2004, direttamente in aeroporto la compensazione pecuniaria (rectius indennizzo) già predeterminato e forfetariamente indicato di almeno Euro 250,00, salvo risarcimento del danno.
Cadrebbero in tale prospettiva, tutte le tesi difensive rappresentate da parte delle compagnie aeree forndate su di un minimo di almeno 3 ore per legittimare la domanda del passeggero a veder corrisposta la compensazione pecuniaria prevista dalla normativa comunitaria.
Da ultimo l´Intuizione sopra rappresentata appare di logica percezioni atteso che, contrariamente, ove si considerasse il limite di tre ore od anche quello di duue ore per disporre l´Indennizzo si attuarebbe una discriminazione dei voli nazionali (praticamente mai risarcibili) a differenza dei ritardi verificatisi su voli internazionali.
Dott.ssa Arianna Birolo
5 marzo 2010errà presto passato al vaglio dei giudici della capitale l´Argomentazione logico giuridica elaborata da parte dell´Avv. Fabio Collavini in merito al limite di ritardo aereo indennizzabile ai sensi della normativa europea (Reg. Ce 261/04 e Convenzione di Montreal) con riferimento ai nuovi orientamenti comunitari proposti dlla sentenza sentenza della Corte Di Giustizia Europea: sturgeon e altro C. Condor Flugdienst GmbH/Bock e altro).
Ebbene, a detta dell´Avvocato romano, l´Illuminante sentenza della Corte di Giustizia Europea, apre un´Ulteriore e più ampia prospettiva di analisi sul "risarcimento e sulla compensazione" del danno da ritardo aereo, che dvrà essere valutato ,per il futuro, rapportando la gravità del ritardo e cioè dell´Inadempimento del Vettore alla effettiva distanza della tratta aerea da percorrere.
Un esempio aiuterà il ragionamento.
Nel caso un passeggero acquisti un volo da Roma a Catania (R-C) che per percorrere km 777 impiega contrattualmente 1.25 minuti, il ritardo di 1 ore e 25 determinerebbe il doppio del tempo contrattualmente previsto per tale tratta. Tale inadempimento contrattuale (la duplicazione del tempo di volo), pertanto, se correttamente valutato, avrà la medesima valenza del ritardo di 10 ore verificatosi sulla tratta Roma - New York (R-N.Y Km 6640), sul presupposto che il tempo stimato di viaggio di tale volo internazionale è, per l´Appunto, di circa 10 ore. In entrambe le fattispecie si verifica un ritardo corrispondente al doppio del tempo previsto per la percorrenza delle rispettive tratte aeree.
Applicando a tale lineare constatazione "logica giuridica" l´Avv. Collavini ha in tal modo dimostrato tale "equazione":
R-C: 1.25h= R-N.Y. : 10h
Se in ossequio alla decisione della Corte di Giustizia Europea per prevedere l´Applicazione del reg. 261/04 su volo internazionale (come ad esempio Roma - New York) si deve verificare un ritardo di almeno 3 ore, è possibile affermare sempre ricorrendo alla logica giuridica:
Km 6640 : 3 ore = Km 777: x = X
Dove X è il ritardo su tratta nazionale che rende possibile la compensazione pecuniaria, con riferimento alla tratta Roma - Catania
X = 35,10 minuti
Pertanto, in base a quanto previsto dal nuovo orientamento comuniario, in caso di un ritardo del vettore sulla tratta nazionale da Roma a Catania il limite oltre il quale la compagnia aerea deve disporre il pagamento di Euro 250 è di 35 minuti e 10 secondi.
Verrebbe in tal modo dimostrato che in caso di ritardo aereo su volo nazionale di "minima entità" ed in ogni caso superore al doppio della tempistica di volo, il passeggero avrà diritto per il principio di univocità del giudizio alla compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento (CE) n. 261/2004, direttamente in aeroporto la compensazione pecuniaria (rectius indennizzo) già predeterminato e forfetariamente indicato di almeno Euro 250,00, salvo risarcimento del danno.
Cadrebbero in tale prospettiva, tutte le tesi difensive rappresentate da parte delle compagnie aeree for

28 Marzo 2011, 0:51

Qualcuno sa come è andata a finire x gli indennizzi sotto le 3 ore??!

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