Esiste ovviamente la facoltà di potersi staccare dal riscaldamento centralizzato e procedere con il distacco delle diramazioni della sua unità, ma in per farlo, in primo luogo vanno fatte delle verifiche e in secondo luogo che fine fanno le spese di manutenzione dell'impanto?
Le due condizioni da verificare sono: che dal distacco non derivi un aggravario di spese per gli altri condomini che continuano ad usufruire del riscaldamento centralizzato, e che non derivi un danno alla funzionalità dell'impianto o uno squilibrio termico dell'edificio, tali da preguidicare la regolare somministrazione del servizio. A dirlo è la corte di cassazione
Per quanto riguarda invece le spese dell'impianto, l'orientamento della suprema corte ha confermato che, nonostante la sussistenza delle condizioni leggittimanti il distacco, il condomino che abbia rinunciato all'erogazione del riscaldamento condominiale, non possa per questo sottrarsi dal partecipare alle spese di conservazione e di manutenzione straordinaria dell'impianto. Il motivo? nonostante il distacco il condomino resta proprietario dell'impianto centrale e quindi dovrà pagare in base ai millesimi di proprietà. Ovviamente diverso è il caso delle spese di consumo. Queste non si pagano se ci si mette in proprio
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