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Niente rogito se l'intestazione non coincide

In vista dell'entrata in vigore delle nuove norme che cambiano radicalmente le modalità di redazione dei contratti di compravendita e affitto il prossimo 1º luglio, (vedi notizia) il consiglio nazionale del notariato ha diffuso le prime istruzioni operative. Tra queste una delle più importanti (comma 14, art. 19) quella sulla necessità che il notaio verifichi che gli intestatari catastali siano gli stessi di quelli delle risultanze dei registri immobiliari

Per il notariato va escluso che questa sia soltanto una verifica fine a se stessa e specifica che nel caso in cui il notaio non possa accertare la conformità degli intestatari - a causa della mancata volturazione del titolo di acquisto del dante causa, il notaio è obbligato, prima della stipula, a pretendere l'aggiornamento al catasto

Nessuna scusa dunque, anche se il notariato stesso ammette che a volte la non conformità tra i due registri è "fisiologica" e quindi tale da non impedire la stipula: la mancata volturazione perchè pendono i termini per procedere agli adempimenti; le ipotesi di acquisti per i quali è irrelevante la pubblicità immobiliare e che prescindono dalla precedente titolarità; i casi in cui la non conformità tra i registri è provocata dall'applicazione di regole il cui effetto è proprio quello di produrre la difformità (comunione dei beni)

La norma, inoltre, non si applica a terreni, fabbricati al grezzo o in corso di costruzione, fabbricati rurali, nè alle parti condominiale. Sono compresi, invece, gli atti costitutivi dei diritti reali di garanzia (ipoteche) e di servitù

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