Le legge 92 del 2012, conosciuta come riforma fornero, si è occupata anche del contratto di lavoro a progetto introducendo delle novità nella disciplina della legge biagi. L'avvocato Tommaso targa, esperto del sole24ore, ci dice cosa cambia nella teoria e soprattutto nella pratica per i tanti lavoratori parasubordinati
La normativa
Il contratto a progetto è un contratto di lavoro parasubordinato, che si trova a metà strada tra il lavoro dipendente e quello autonomo. Per evitare gli abusi, la riforma fonero ha stabilito che
- Il contratto deve contenere l'indicazione di un progetto che non può consistere in una mansione puramente esecutiva, ma in un obiettivo individuale che deve essere individualmente raggiunto dal lavoratore
- Le mansioni non possono essere le stesse attribuite agli altri lavoratori dell'azienda e l'obiettivo non può concidere con l'attività svolta dall'azienda
- La circolare n29/2012 del ministero del lavoro e delle politiche sociali ha specificato un insieme di attività che non si prestano al progetto. Tra le altre, baristi e camerieri, commessi, custodi e portieri, addettivi alle attività di segreteria, piloti e assistenti di volo, call center in bound
Gli aspetti operativi
Per quanto riguarda gli aspetti operativi della riforma fornero, ovvero quelli che riguardano il lavoro dell'operatore nell'azienda:
- Il lavoratore non può essere soggetto al potere gerarchico o disciplinare, ma sì a un potere di vigilanza sul working in progess della sua attività
- Il committente può recedere anticipatamente dal contratto quando il lavoratore è considerato inadeguato all'obiettivo da raggiungere
- Per quanto riguarda il compenso, la riforma fonero ha stabilito che parametro di riferimento è il compenso di un lavoratore dipendente che svolge attività di analogo contenuto
- Tanto la legge biagi che la riforma fornero, non fanno riferimento specifico alla possibilità di proroga. Ma la possibilità di proroga esiste anche se una "proroga indefinita" puo far sorgere dei dubbi sull'effettiva natura del soggetto
- In mancanza di un progetto nel contratto, il contratto di lavoro co.co. Pro. Si converte in un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
Ma il contratto di lavoro a progetto è conveniente per un'azienda? l'avv. Targa afferma che la convenienza è abbastanza trascurabile, in quanto i contributi versati sono del 6% inferiori a quelli di un normale contratto di lavoro dipendente
2 Commenti:
Io lavoro in una coop. Sociale con due servizi e quindi due contratti differenti, uno in scadenza il 28 febbraio e uno il 31 maggio, però mi è stato comunicato che dovrò terminare il rapporto di lavoro entrò il 28 febbraio. La mia domanda e',si può fare anche se ho un contratto ancora aperto?come devo muovermi? So già che non mi spetta la disoccupazione in quanto ho lavorato con continuità dal 2009. Grazie Maria
< La azienda può licenziare se il progetto non è stato realizzato'
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