Sembra che l'attestato di prestazione energetica sia ormai un caos senza fine. Solo pochi giorni fa nel decreto destinazione Italia il governo aveva previsto che i contratti privi di ape fossero puniti con una sanzione retroattiva dai 3 e i 18mila euro. Ma nel testo definitivo della legge di stabilità approvato dalla camera, ecco che si dice che l'obbligo di allegare la certificazione, pena la nullità degli stessi, entrerà in vigore a partire della pubblicazione dei decreti attuativi del ministero dello sviluppo economico
Ma cerchiamo di ricostruire le alterne vicende della norma dell'attestato di prestazione energetica che prevede l'obbligo di allegare agli atti di locazione e compravendita l'attestato di prestazione energetica
- L'articolo 6 del dl n 63/2013 sancisce l'obbligo di allegare agli atti di compravendita e affitto l'attestato di prestazione energetica
- La legge n 90 del 4 agosto 2013 introduce una modifica al suddetto articolo, aggiungendo che "3-bis. L'attestato di prestazione energetica deve essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi contratti"
- Dopo le richieste di varie associazioni di categorie, nel dl destinazione Italia si sancisce che gli atti privi di certificazione energetica siano puniti con una sanzione dai 3 mila ai 18mila euro e che tale ammenda sia retroattiva. Questo vuol dire che a istanza di una delle due parti, compratore e venditore o proprietario e inquilino gli atti annullati perché privi di ape- quando la sentenza non è passata in giudicato- possono riacquistare valore dietro pagamento della sanzione suddetta
- Nel testo definitivo della legge di stabilità approvato dalla camera -che lo ha rimandato per il definitivo ok al senato- il ramo del parlamento è tornato sull'argomento stabilendo che "l’obbligo di allegare l'attestato di prestazione energetica (ape) al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, a pena la nullità degli stessi contratti (art. 6 del d.l. N. 63/2013), decorre dall’entrata in vigore del decreto di adeguamento delle linee guida per la certificazione energetica degli edifici, da emanare con decreto del ministro dello sviluppo economico"
Che significato ha la nuova norma introdotta nel testo? a una prima lettura sembrerebbe che nel momento in cui entrerà in vigore il decreto di adeguamento delle linee guida per la certificazione energetica tornerà la nullità degli atti privi di certicazione energetica. Ora resta da vedere cosa succederà al senato e quali saranno i prossimi sviluppi
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5 Commenti:
C'e scritto "l'articolo 6 del dl n 63/2013 sancisce l'obbligo di allegare agli atti di compravendita e affitto l'attestato di prestazione energetica pena la nullità degli stessi " - no, ancora non c'era la pena di nullita - essa è contemplata nella legge 90 del 3 Agosto 2013.
Sò io chi è una nullità ..........
Da cosa dipende il fatto che la multa sale da 3.000 a 18.000 euro? comunque cifra astronomica per un certificato.
Sembra che la nullità decorra da quando entrerà in vigore il decreto di adeguamento delle linee guida per la certificazione energetica, ma rimane la sanzione pecuniaria?
A me sembra proprio che la nullità sia stata abrogata per tutti i contratti dal 24 dicembre 2013 in poi.
Vorrei fare notare che le multe sono salate anche nel caso degli affitti.
Ulteriori dettagli sul decreto legge destinazione Italia, già pubblicato in gazzetta le ho riportate sul blog prestazionienergetiche dominio blogspot
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