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Il principio della Cortte di cassazione
Il principio della Cassazione GTRES

La Cassazione, con la sentenza n. 1992, si è espressa in merito alla ripartizione delle spese condominiali. Riflettori accesi, in particolare, sulla delibera assembleare.

Nel dettaglio, la Cassazione ha chiarito che “è valida la delibera assembleare che stabilisca un criterio di riparto delle spese diverso da quello previsto dal regolamento condominiale di natura contrattuale se è lo stesso regolamento a consentirlo”. Via libera, dunque, a quanto stabilito dalla delibera assembleare sul fronte della ripartizione delle spese condominiali anche se diverso da quanto previsto dal regolamento condominiale. L’importante è che lo stesso regolamento lo consenta, quindi che permetta le modifiche delle clausole anche a semplice maggioranza.

Secondo quanto specificato, come riportato da Italia Oggi che ha esaminato il caso, “non è corretto trincerarsi dietro la classica distinzione tra disposizioni di contenuto contrattuale e norme di contenuto assembleare, ribattendo che le prime possono essere modificate soltanto con l’unanimità dei consensi, ma occorre dare esecuzione allo specifico disposto regolamentare. Tanto più in considerazione del fatto che la natura contrattuale di tale disciplina vincola tutti i condomini alla sua applicazione”.

Richiamando innanzitutto i propri precedenti di legittimità, la Cassazione ha chiarito che “devono ritenersi affette da nullità, che può essere fatta valere anche da parte del condomino che le abbia votate, le delibere condominiali attraverso le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i criteri di ripartizione delle spese comuni in difformità da quanto previsto dall’art. 1123 c.c. o dal regolamento condominiale contrattuale, essendo per esse necessario il consenso unanime dei condomini”.

La Cassazione ha poi affermato che “sono viceversa annullabili e, come tali, impugnabili nel termine di cui all’art. 1137 c.c., le delibere con le quali l’assemblea, nell’esercizio delle attribuzioni previste dall’art. 1135, n. 2 e n. 3, c.c., determini in concreto e in relazione a uno specifico caso la ripartizione delle spese medesime in difformità dai predetti criteri di legge”.

Secondo la Cassazione, infatti, “la delibera relativa alla ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative a lavori straordinari ritenuti afferenti a beni comuni, ove adottata in violazione dei criteri già stabiliti, deve considerarsi annullabile, non incidendo sui criteri generali da adottare nel rispetto dell’art. 1123 c.c. e la relativa impugnazione va pertanto proposta nel termine di decadenza di 30 giorni”.

La Suprema Corte ha poi sottolineato come, nel caso in esame, “fosse il medesimo regolamento condominiale a prevedere che eventuali modifiche delle disposizioni in esso contenute potessero essere approvate dall’assemblea ai sensi dell’art. 1138 c.c. (dunque con la maggioranza di cui all’art. 1136, comma 2, c.c.)”.

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