Come effettuare il calcolo della maggioranza in un condominio minimo? Su questo fronte è intervenuta la Cassazione, chiarendo come individuare coloro che hanno diritto al voto.
Secondo quanto stabilito dalla sentenza n. 25558 della Cassazione, ci sono situazioni in cui risulta complicato individuare gli aventi diritto al voto in assemblea e di conseguenza calcolare le maggioranze per deliberare, nel caso particolare in cui il condominio è composto da solo due condomini è necessaria l'unanimità. Altrimenti, poiché non si può applicare il principio maggioritario, bisogna ricorrere in tribunale e far decidere al giudice quale strada deve essere intrapresa "per la gestione dei beni e dei servizi comuni".
Come evidenziato da Italia Oggi, che ha esaminato la questione, "in ambito condominiale opera il metodo collegiale e vige il principio maggioritario, la cui applicazione si rende necessaria per consentire al condominio di funzionare correttamente". Ma è spesso molto difficile il completo accordo di una collettività, per tale ragione si adotta il principio maggioritario. E' bene poi ricordare che nella nozione di condomino rientra non solo il proprietario dell'unità immobiliare che si trova nell'edificio condominiale, ma anche chi ha su di essa altri diritti reali, come ad esempio l'usufrutto. E su una stessa unità immobiliare possono sussistere più diritti reali. Nel caso in cui "un soggetto sia proprietario e/o titolare di altro diritto reale su più unità immobiliari site nel medesimo edificio condominiale il suo voto in assemblea è sempre pari a una testa".
Bisogna poi considerare il criterio legato al valore, espresso in millesimi, delle singole unità immobiliari che si trovano nell'edificio condominiale. Di conseguenze, chi è proprietario e/o titolare "di altro diritto reale su più unità immobiliari avrà diritto a un solo voto, ma vanterà un numero di millesimi pari al valore di tutti gli immobili che si trovano nella sua disponibilità". Ne consegue che per la gestione del condominio devono di volta in volta essere prese in considerzione più variabili.
Con la sentenza n. 25558, la Cassazione ha affrontato in particolare il tema del condominio minimo, stabilendo che in questa ipotesi non sono applicabili le regole ordinarie e il condominio può "proseguire nella sua ordinata gestione soltanto ove vi sia concordia tra i condomini e, quindi, unanimità di decisioni". In caso contrario, come evidenziato dalla Cassazione, "non essendo possibile prendere in considerazione i millesimi attribuiti alle unità immobiliari, poiché questo significherebbe evidentemente statuire a priori la prevalenza assoluta di un condomino sull'altro, l'unica strada è quella di rivolgersi caso per caso al tribunale, perché determini la soluzione migliore per il condominio nel suo complesso".
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