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Realizzazione del soppalco, ecco quando basta la Scia
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Il Tar della Campania si è pronunciato sulla realizzazione del soppalco con la Scia. Vediamo quanto precisato.

Con la sentenza 402/2021, il Tar Campania ha chiarito che per poter capire se bisogna richiedere il permesso di costruire o se basta la Scia è necessario valutare le dimensioni e l'uso che si può fare del soppalco.

La questione dunque è: per la realizzazone del soppalco, qualche titolo abilitativo serve? E' necessario il permesso di costruire oppure basta la Scia? Secondo quanto affermato dal Tar della Campania, per la realizzazione di un soppalco che può essere classificato come vano adibito a deposito-ripostiglio il regime abilitativo da considerare non è quello del permesso di costruire, ma quello della Scia. A contare, infatti, sono le caratteristiche dimensionali e strutturali.
 
Secondo quanto ricordato dal Tar, "la costruzione di un soppalco rientra nell'ambito degli interventi edilizi minori, per i quali non è richiesto il permesso di costruire, quando non viene incrementata la superficie dell'immobile". E la realizzazione di un soppalco rientra negli interventi edilizi minori quando lo spazio realizzato "consiste in un vano chiuso, senza finestre o luci, di altezza interna modesta, tale da renderlo assolutamente non fruibile al soggiorno delle persone".
 

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