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Giustizia
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La documentazione dalla quale si può ricavare il nominativo dei condomini morosi non deve essere esposta in bacheca. Il rischio è quello di incorrere in una richiesta di risarcimento dei danni per indebita diffusione dei dati personali.

Nello specifico, con l’ordinanza n. 29323, la Cassazione ha chiarito che l’esposizione in bacheca della documentazione da cui si può ricavare il nominativo dei condomini morosi si deve ritenere vietata “ed espone l’autore al risarcimento dei danni per indebita diffusione dei dati personali, perché in tal modo le informazioni possono venire a conoscenza dei soggetti terzi che transitano nelle parti comuni”.

Come riportato da Italia Oggi, che ha esaminato il caso, “i danni risarcibili sono anche quelli non patrimoniali, potendosi quindi ricorrere alla prova presuntiva e alla liquidazione equitativa del pregiudizio subito. Questo vuol dire che il danneggiato può limitarsi a provare il fatto materiale e ad allegare altri elementi dai quali desumere il danno patito”.

Nel formulare la sua ordinanza, la Cassazione ha sottolineato che l’esposizione di dati personali in luoghi aperti al pubblico viola i principi legali di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza del trattamento. Di conseguenza, “fermo restando il diritto di ciascun condomino di conoscere la posizione degli altri comproprietari rispetto al pagamento degli oneri comuni”, è indebita diffusione di dati personali l’affissione di tali dati nella bacheca condominiale. Ciò comporta una responsabilità civile. 

La Cassazione ha inoltre evidenziato che l’articolo 15 del Codice della Privacy ha esteso la tutela anche ai danni non patrimoniali, “per cui il danneggiato, relativamente alle fattispecie temporalmente disciplinate da tale disposizione, può ricorrere alla prova presuntiva. Quindi, una volta stabilita la lesione degli interessi protetti, il danno va liquidato su base equitativa”. 
 

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