
Per capire se l’impugnazione della delibera condominiale sui punti mancanti nell’ordine del giorno sia possibile, bisogna fare riferimento all’articolo 66 delle Disposizioni per l’attuazione del Codice civile, all’articolo 1137 sempre del Codice civile e alla giurisprudenza di merito. Vediamo qual è il contenuto di queste norme e cosa è previsto dalla legge, scoprendo inoltre quali sono i termini in cui è possibile impugnare il documento.
Cosa prevede l’articolo 66 delle Disposizioni per l’attuazione del Codice civile
L’articolo 66 delle disposizioni di attuazione del Codice civile recita:
“L’assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall’art. 1135 del codice, può essere convocata in via straordinaria dall’amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione.
In mancanza dell’amministratore, l’assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria può essere convocata a iniziativa di ciascun condomino.
L’avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell’ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l’indicazione del luogo e dell’ora della riunione o, se prevista in modalità di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e dell’ora della stessa. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell’articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati.
L’assemblea in seconda convocazione non può tenersi nel medesimo giorno solare della prima.
L’amministratore ha facoltà di fissare più riunioni consecutive in modo da assicurare lo svolgimento dell’assemblea in termini brevi, convocando gli aventi diritto con un unico avviso nel quale sono indicate le ulteriori date ed ore di eventuale prosecuzione dell’assemblea validamente costituitasi.
Anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso della maggioranza dei condomini, la partecipazione all’assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza. In tal caso, il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, è trasmesso all'amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione”
Come precisato dunque dall’articolo 66 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, l’avviso di convocazione deve contenere specifica indicazione dell’ordine del giorno.
Cosa prevede l’articolo 1137 del Codice civile
C’è poi da considerare l’articolo 1137 del Codice civile, il quale recita:
“Le deliberazioni prese dall’assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini.
Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l’autorità giudiziaria chiedendone l’annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.
L’azione di annullamento non sospende l’esecuzione della deliberazione, salvo che la sospensione sia ordinata dall’autorità giudiziaria.
L’istanza per ottenere la sospensione proposta prima dell’inizio della causa di merito non sospende né interrompe il termine per la proposizione dell’impugnazione della deliberazione. Per quanto non espressamente previsto, la sospensione è disciplinata dalle norme di cui al libro IV, titolo I, capo III, sezione I del Codice di procedura civile”.
Secondo quanto sottolineato, quindi, il condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l’autorità giudiziaria contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio, chiedendone l’annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.
Cosa dice la giurisprudenza di merito
C’è poi la giurisprudenza di merito da tenere in considerazione. In particolare, la sentenza n. 9755 del Tribunale Napoli, sezione IV (2 dicembre 2021) ha chiarito che “in materia di delibere condominiali, l’assemblea non può deliberare su argomenti che non siano stati specificamente posti all’ordine del giorno nell’avviso di convocazione e pertanto l’eventuale delibera prodotta deve essere annullata, a nulla rileva neppure l’urgenza di provvedere in ordine a detti argomenti in quanto urgenza in ogni caso non giustifica la compromissione dei diritti di informazione del condominio”.
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