
La convocazione dell’assemblea condominiale via mail è ammissibile? Una domanda certamente di interesse diffuso. La risposta è arrivata con la sentenza n. 14299 del Tribunale di Roma che è stata pubblicata lo scorso 9 ottobre 2023. Ad essere al centro dell’attenzione, in questo contesto, è l’articolo 66 Disposizioni per l’attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie, che nello specifico parla di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax e consegna a mano.
Partendo da questo importante presupposto, il Tribunale di Roma ha sottolineato che è nulla la delibera che autorizza l’amministratore a inviare via e-mail gli avvisi di convocazione assembleare ai condòmini. E, come riportato da Italia Oggi che ha trattato la questione, la disciplina sull’invito all’assemblea è inderogabile.
Come si convoca una riunione di condominio?
Ma per capire come si convoca una riunione di condominio vediamo cosa dice l’articolo 66 Disposizioni per l’attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie:
“L’assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall’art. 1135 del codice, può essere convocata in via straordinaria dall’amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione.
In mancanza dell’amministratore, l’assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria può essere convocata a iniziativa di ciascun condomino.
L’avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell’ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l’indicazione del luogo e dell’ora della riunione o, se prevista in modalità di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e dell’ora della stessa. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell’articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati.
L’assemblea in seconda convocazione non può tenersi nel medesimo giorno solare della prima.
L’amministratore ha facoltà di fissare più riunioni consecutive in modo da assicurare lo svolgimento dell’assemblea in termini brevi, convocando gli aventi diritto con un unico avviso nel quale sono indicate le ulteriori date ed ore di eventuale prosecuzione dell’assemblea validamente costituitasi.
Anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso della maggioranza dei condomini, la partecipazione all’assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza. In tal caso, il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, è trasmesso all’amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione”.

L’articolo 66 Disposizioni per l’attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie sottolinea dunque che “l’avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell’ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l’indicazione del luogo e dell’ora della riunione o, se prevista in modalità di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e dell’ora della stessa”.
Si tratta di una disposizione inderogabile. Come precisato infatti dall’articolo 72 Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie “i regolamenti di condominio non possono derogare alle disposizioni dei precedenti articoli 63, 66, 67 e 69”.
Ma è possibile il conferimento all’amministratore da parte del condòmino di un’autorizzazione scritta per l’utilizzo del suo indirizzo e-mail per l’invio degli avvisi di convocazione assembleari e delle altre comunicazioni condominiali? Sul punto, come ricordato da Italia Oggi, è intervenuta la Corte di Appello di Brescia secondo la quale “l’autorizzazione scritta conferita dal condòmino all’amministratore per l’utilizzo del suo indirizzo e-mail per l’invio degli avvisi di convocazione assembleari e delle altre comunicazioni condominiali fa venir meno il diritto di impugnazione delle deliberazioni poi approvate in quella sede, limitatamente al vizio di omessa convocazione”. Nello specifico, secondo la Corte di Appello di Brescia, “l’amministratore dovrebbe riportare tale indirizzo e-mail nell’anagrafe condominiale e avere cura di conservare la sottostante autorizzazione scritta, proprio allo scopo di difendere il proprio operato da eventuali e successive contestazioni”.
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