Il recupero delle spese condominiali spetta all’amministratore, come previsto dagli articoli 1129 e 1130 del Codice civile. Ma nei confronti di chi è possibile agire? Secondo quanto spiegato dal Tribunale di Roma, con la sentenza 13632/2024, il condominio può agire solo nei confronti di chi è titolare di un diritto reale. Considerando, tra le altre cose, che “non tutti i beni immobili sono caratterizzati dalla presenza, su di essi, di un diritto reale” e che “la titolarità su un bene può anche avere a oggetto un diritto personale, di godimento e non necessariamente reale”.
La questione è stata affrontata dal Sole 24 Ore, che ha riportato il caso di un’opposizione a un decreto ingiuntivo, “richiesto e ottenuto dal condominio a carico dell’assegnatario di un immobile”, nella fattispecie l’ex coniuge del condomino proprietario. Come evidenziato, “l’assegnazione non dà luogo a un diritto reale, ma a un mero diritto di godimento di natura personale”. Di conseguenza, non può essere emesso un decreto ingiuntivo nei confronti dell’assegnatario dell’immobile.
Come riportato dal Sole 24 Ore, “l’amministratore ha diritto di riscuotere i contributi per la manutenzione e per l’esercizio delle parti e dei servizi comuni esclusivamente da ciascun condomino, e cioè dall’effettivo proprietario o titolare di diritto reale sulla singola unità immobiliare. È perciò esclusa un’azione diretta nei confronti del coniuge o del convivente assegnatario dell’unità immobiliare adibita a casa familiare, configurandosi ‘il diritto al godimento della casa familiare come diritto personale di godimento sui generis’”.
Il Tribunale di Roma ha quindi precisato che “per il recupero della quota di spese di competenza di una unità immobiliare di proprietà esclusiva, è passivamente legittimato sempre solo il vero proprietario e non anche chi possa apparire tale”.
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