Amministratore inerte: risarcisce il condominio?

Il professionista che si rivela inerte ha una responsabilità contrattuale per i danni causati al condominio
Giustizia
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L’amministratore di condominio che in caso di morosità dei condomini non si attiva per recuperare le somme non saldate rischia di pagare di tasca propria. A sostenerlo la sentenza 606/2026 della Corte d’appello di Bari, che ha esaminato il caso di un condominio il quale ha portato in giudizio l’amministratore uscente, contestandogli ammanchi di cassa comprovati e inerzia nel recupero dei crediti condominiali.

Come precisato dal Codice civile, in particolare dagli articoli 1129 (comma 9) e 1130 (comma 3), “salvo che sia stato espressamente dispensato dall’assemblea, l’amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito esigibile è compreso” e l’amministratore deve “riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio e per l’esercizio dei servizi comuni”.

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Quando l’inerzia costituisce grave irregolarità

La mancata azione per il recupero dei crediti condominiali costituisce una grave irregolarità di gestione e chi la compie può essere revocato. Come sottolineato dal quotidiano economico Il Sole 24 Ore, che ha analizzato il caso, l’amministratore di condominio che si rivela inerte ha una responsabilità contrattuale per i danni causati al condominio, che può agire per il risarcimento.

Ma non è solo l’articolo 1130 del Codice civile a sottolineare che tra i compiti essenziali dell’amministratore di condominio c’è quello di riscuotere i contributi condominiali. Anche l’articolo 63 delle Disposizioni di attuazione del Codice civile parla di un dovere di riscossione, stabilendo che, “in caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l’amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato”.

Amministratore condominio
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Responsabilità dell’amministratore verso il condominio

Per quanto riguarda le attribuzioni dell’amministratore di condominio, nello specifico l’articolo 1130 del Codice civile dispone che l’amministratore deve:

  1. eseguire le deliberazioni dell’assemblea, convocarla annualmente per l’approvazione del rendiconto condominiale di cui all’articolo 1130 bis e curare l’osservanza del regolamento di condominio;
  2. disciplinare l’uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi nell’interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a ciascuno dei condomini;
  3. riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio e per l’esercizio dei servizi comuni;
  4. compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell’edificio;
  5. eseguire gli adempimenti fiscali;
  6. curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell'edificio. Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all’amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L’amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l’amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili;
  7. curare la tenuta del registro dei verbali delle assemblee, del registro di nomina e revoca dell’amministratore e del registro di contabilità. Nel registro dei verbali delle assemblee sono altresì annotate: le eventuali mancate costituzioni dell’assemblea, le deliberazioni nonché le brevi dichiarazioni rese dai condomini che ne hanno fatto richiesta; allo stesso registro è allegato il regolamento di condominio, ove adottato. Nel registro di nomina e revoca dell’amministratore sono annotate, in ordine cronologico, le date della nomina e della revoca di ciascun amministratore del condominio, nonché gli estremi del decreto in caso di provvedimento giudiziale. Nel registro di contabilità sono annotati in ordine cronologico, entro trenta giorni da quello dell’effettuazione, i singoli movimenti in entrata ed in uscita. Tale registro può tenersi anche con modalità informatizzate;
  8. conservare tutta la documentazione inerente alla propria gestione riferibile sia al rapporto con i condomini sia allo stato tecnico-amministrativo dell'edificio e del condominio;
  9. fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso;
  10. redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l'assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni.

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