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Parcheggio condominio, per la realizzazione è sufficiente la maggioranza qualificata
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Con la sentenza n.15533/2015, la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, ha fatto sapere che i parcheggi interrati in condominio possono essere realizzati con la maggioranza qualificata a condizione che non compromettano la stabilità dell’edificio e il diritto dei singoli condòmini all’uso delle aree comuni.

Nel dettaglio, la Corte di Cassazione ha stabilito che ai lavori inerenti la realizzazione di autorimesse all’interno del complesso condominiale, accessibili da passi carrai aperti sul muro esterno comune e ingressi pedonali sul viale interno di proprietà comune, è applicabile la legge n. 122/1989 (legge Tognoli), in quanto tali autorimesse rispondono alle prescrizioni di cui all’art. 9 della legge Tognoli, che consente ai condomini di deliberare l’intervento con le maggioranze di cui all’art. 1136 comma II del Codice Civile.

Secondo quanto spiegato dalla Cassazione, che ha bocciato il ricorso presentato da un condòmino, se dopo una consulenza tecnica emerge che la costruzione dei parcheggi non ha indebolito i muri, né ridotto il passaggio o reso inservibili le parti comuni, non si possono impugnare le autorizzazioni.

Secondo il condòmino che aveva presentato ricorso, nei precedenti gradi di giudizio i giudici avevano ricondotto le autorimesse nel raggio d’azione della legge Tognoli (L122/1989) sui parcheggi – il cui articolo 9, per l’appunto, stabilisce che i proprietari degli immobili possono realizzare nel sottosuolo o nei locali al piano terra parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari. Ma il ricorrente aveva obiettato che i parcheggi sarebbero dovuti essere completamente interrati, mentre i posti auto erano stati realizzati con degli interramenti ottenuti con un riporto di terra. Per tale ragione aveva ritenuta illegittima l’autorizzazione.

Ma i rilievi tecnici hanno accertato la regolarità dei lavori e la Cassazione ha considerato legittime le modalità con cui sono stati costruiti i parcheggi. Nella sentenza n.15533/2015 ha evidenziato che la costruzione delle predette autorimesse deliberata con la maggioranza qualificata di cui all’art. 1136 comma II del Codice Civile è valida qualora non pregiudichi la solidità strutturale dello stabile e il diritto dei singoli condòmini all’uso delle aree comuni.

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