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Entro mercoledì 16 marzo i contribuenti Iva devono versare l’imposta relativa al 2015 risultante dalla dichiarazione annuale. Il termine è tassativo per chi presenta la dichiarazione Iva in via autonoma, quindi non inserita in Unico insieme alla dichiarazione dei redditi, a prescindere dal giorno in cui l’adempimento è effettuato.

Il versamento deve essere fatto - sempre che l’importo dovuto superi i 10 euro - tramite il modello F24, esclusivamente in modalità telematica, con indicazione del codice tributo 6099.

L’importo può essere pagato a rate (massimo 9) di pari importo, di cui la prima deve essere pagata comunque entro il 16 marzo e le altre entro il giorno 16 di ciascun mese successivo (16 aprile, 16 maggio e così via). L’ultima non può andare oltre il 16 novembre. Sulle rate successive alla prima vanno aggiunti gli interessi nella misura dello 0,33% mensile.

Quindi, se il contribuente presenta la dichiarazione Iva autonoma può scegliere di:

- versare in un’unica soluzione entro il 16 marzo;

- rateizzare, maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima.

I contribuenti che presentano la dichiarazione in forma unificata possono differire il versamento del saldo Iva alla scadenza prevista per le imposte risultanti dal modello Unico 2016, quindi 16 giugno ovvero 16 luglio, con la maggiorazione dello 0,40%. In tal caso, l’importo dovuto, comunque rateizzabile fino a novembre in quote costanti con l’aggiunta di interessi dello 0,33% mensile, va maggiorato dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese intercorso tra il 16 marzo e il 16 giugno.

Quindi, se il contribuente presenta la dichiarazione Iva all’interno del modello Unico può scegliere di:

- versare in un’unica soluzione entro il 16 marzo;

- versare in un’unica soluzione entro la scadenza per i versamenti di Unico, con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo;

- rateizzare dal 16 marzo, maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima;

- rateizzare dalla data di pagamento delle somme dovute in base a Unico, maggiorando prima l’importo totale da versare dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo e, quindi, aumentando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima.

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento del saldo Iva, è dovuta la sanzione amministrativa pari al 30% dell’importo non versato, ridotta del 50% se la tardività è contenuta entro 90 giorni; per i ritardi fino a 14 giorni, la sanzione è pari a 1/15 per ogni giorno di ritardo. La violazione può comunque essere regolarizzata tramite l’istituto del ravvedimento operoso.

Dopo le modifiche apportate dal Dlgs 158/2015 con decorrenza dal 22 ottobre 2015, dal punto di vista penale è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chi non versa l’Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale per un ammontare superiore a 250mila euro per ciascun periodo d’imposta (in precedenza, la soglia era fissata a 50mila euro). Per la consumazione del reato, occorre che l’omissione del versamento si protragga fino al termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, cioè fino al 27 dicembre dell’anno successivo.

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