Con la sentenza 7/2019, il Tribunale di Milano ha affermato che l’assemblea condominiale può vietare, in certi casi, le opere nella proprietà esclusiva del singolo condomino.
I poteri dell’assemblea, di norma, sono limitati alle decisioni relative ai beni comuni. Ci sono però casi in cui i beni comuni si trovano all’interno delle singole unità immobiliari. E’ questo, ad esempio, il caso degli elementi strutturali. In tali ipotesi l’assemblea ha il potere di vietare opere suscettibili di compromettere il decoro, la stabilità o la sicurezza dell’edificio.
E’ però necessario che si tratti effettivamente di elementi strutturali e che esista un potenziale pregiudizio. Il riferimento è agli articoli 1122 e 1117 quater del Codice civile.
Il caso in questione ha riguardato un condomino che ha impugnato una delibera che vietava la rimozione di un pilastro sito all’interno del suo appartamento, sostenendo la nullità della stessa per carenza di potere.
Il Tribunale ha accertato mediante consulenza tecnica che il pilastro aveva funzione strutturale e che la rimozione avrebbe potuto compromettere la stabilità dell’edificio e che, comunque, avrebbe reso impossibile il medesimo intervento ai piani sottostanti nelle unità degli altri condomini. Il Tribunale ha quindi respinto la domanda.
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