Con la circolare n. 14/E del 6 giugno 2020, l'Agenzia delle Entrate ha fatto chiarezza in merito al credito d'imposta per l'affitto d'azienda. Vediamo quanto specificato.
L'articolo 28 del decreto Rilancio ha previsto un "credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda". Intervenendo sul tema, la circolare n. 14/E del 6 giugno 2020 dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il credito d'imposta è stabilito in misura percentuale (60 per cento o 30 per cento) in relazione ai canoni:
di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo;
dei contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.
L'Agenzia delle Entrate ha specificato che, per quanto concerne i contratti aventi ad oggetto l'affitto d'azienda, le disposizioni riguardano quei casi "in cui l'affitto d'azienda includa la concessione inlocazione o godimento di almeno un immobile 'destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo'".
Ma, nello specifico per l'affitto d'azienda, a quanto ammonta il credito d'imposta? A tal proposito, la circolare dell'Agenzia delle Entrate ha evidenziato che il credito d'imposta ammonta:
- al 60 per cento del canone locazione degli immobili ad uso non abitativo;
- al 30 per cento del canone nei casi contratti di affitto d'azienda.
Specificando che "ai sensi del comma 5, inoltre, il credito d'imposta previsto dall'articolo 28 è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio. Per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale, invece sarà commisurato con riferimento all'importo versato per ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno".
Il credito d'imposta per l'affitto d'azienda ammonta dunque al 30 per cento del canone. Come sottolineato dalla circolare delle Entrate, per poter fruire del credito, il canone deve essere stato corrisposto; "nel caso in cui il canone non sia stato corrisposto la possibilità di utilizzare il credito d'imposta resta sospesa fino al momento del pagamento".
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