Il testo del family act 2020, che andrà a ridisegnare l’assegno unico universale, ha incassato il primo via libera alla Camera. Per capire come richiederlo e quando entra in vigore è ancora presto, ma intanto vediamo cos’è e cosa prevede.
È una misura che punta ad aiutare principalmente le famiglie numerose, prevede un assegno mensile per ciascun figlio a carico fino ai 21 anni e dal terzo figlio è prevista una maggiorazione dell'importo. Previsto un moltiplicatore anche per le famiglie con figli disabili, tra il 30% ed il 50% in più dell'importo base. Non c’è ancora una cifra certa, ma secondo indiscrezioni l’importo dell’assegno mensile dovrebbe aggirarsi tra i 200 e i 250 euro.
Inoltre, i parametri che determinano l’importo mensile dell’assegno sono diversi. Nel testo del family act viene specificato che la somma varia a seconda della della condizione economica del nucleo familiare stabilita secondo la dichiarazione Isee e tenendo anche conto dell'età dei figli a carico.
È previsto dal family act che l’assegno venga versato a partire dal settimo mese di gravidanza fino al compimento dei 18 anni di ciascun figlio e può essere riconosciuto anche tramite un credito d'imposta da utilizzare in compensazione. Per i maggiorenni a carico, invece, sarà erogato a determinate condizioni e fino al compimento del ventunesimo anno di età, con possibilità di corresponsione dell'importo direttamente al figlio.
È bene specificare che, nel testo del family act, si evidenzia che l'assegno universale non debba concorrere alla formazione del reddito imponibile, né ai fini delle prestazioni a sostegno del reddito, quindi l'assegno è cumulabile con il reddito di cittadinanza.
L’assegno spetta anche a cittadine Ue ed extra Ue, purché rientrino in determinati requisiti specificati nel testo del family act:
- avere il permesso di soggiorno (per soggiornanti di lungo periodo o per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale;
- pagamento dell'Irpef in Italia;
- vivere con i figli a carico in Italia o essere residente in Italia per almeno due anni anche non continuativi;
- avere un contratto di lavoro a tempo indeterminato o di durata almeno biennale.
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