La quota assicurativa per le casalinghe, ovvero per chi cura gratuitamente casa e familiari, si può versare entro il prossimo 31 gennaio.
Il pagamento della quota 2021 per l’assicurazione delle casalinghe, che ammonta a 24 euro, può essere effettuato fino al prossimo 31 gennaio in contanti, con carta o conto corrente (in questo caso occorrerà usare l’avviso di pagamento prestampato PagoPa).
Il pagamento può avvenire dopo la ricezione della lettera dall’Inail, sul sito appunto Inail, attraverso il linkd i PagoPa, presso la Posta, le banche, ricevitorie e tabaccai. Per poter versare occorre aver effettuato l’apposita iscrizione ed essere informati sulle varie normative scaricabili dal sito Inail.
L’assicurazione per le casalinghe, introdotta dalla legge 493/1999, copre gli infortuni domestici che possono capitare durante la cura della casa. Sono tenuti a stipulare l’assicurazione:
- studenti o over 18 che si occupano in modo esclusivo dell’ambiente in cui vivono o dei componenti della famiglia (magari in attesa di primo impiego);
- pensionati under 67;
- cittadini stranieri residenti in Italia e disoccupati;
- Lavoratori in mobilità, cassa integrazione o con indennità di disoccupazione;
- Lavoratori stagionali o temporanei
Sul sito Inail si trovano tutte le modalità di accesso al pagamento e vari servizi tra cui:
- domanda di iscrizione (per ottenere l’avviso di pagamento PagoPa)
- domanda di iscrizione e rinnovo con dichiarazione sostitutiva (per ricevere l’assicurazione senza versamento della quota in caso si rientri nei requisiti di reddito)
- cancellazione dell’assicurazione
- visualizzazione della situazione assicurativa
- avvisi di pagamento
Si può accedere ai servizi sul sito Inail tramite
- Credenziali Inail
- Spid
- Carta Nazionale dei Servizi
- Carta di identità elettronica
A cosa dà diritto l’assicurazione casalinghe?
A seconda dell’entità dell’invalidità cagionata dall’infortunio, si possono ottenere diverse rendite:
Diritti | Invalidità | Importo |
rendita vitalizia ensetasse | pari o superiore al 16% | da 106,02 a 1.292,90 euro mensili |
assegno una tantum | tra il 6% e il 15% | 300 euro |
assegno una tantum | infortunio mortale | 10.000 euro |
assegno per assistenza personale continuativa (APC) | gravi menomazioni | 539,09 euro |
rendita ai superstiti | morte dell’assicurato | 1.292,90 euro |
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