
Quando si parla di risoluzione di una compravendita immobiliare, cosa accade sul fronte fiscale? Un chiarimento arriva dalla Cassazione. Vediamo quanto spiegato.
Con l'ordinanza n. 25013, la Cassazione ha chiarito che l'atto di risoluzione consensuale di una compravendita immobiliare sconta l'imposta di registro in misura proporzionale. E' doveroso ricordare che "nel nostro ordinamento vige il principio dell'irrevocabilità del contratto", ma che le parti hanno la facoltà di sciogliere il contratto per "mutuo consenso", che è quell'accordo con il quale le parti decidono di risolvere un contratto, facendone cessare gli effetti. Nello specifico, l'articolo 1372 del codice civile stabilisce che "il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge".
Nell'esaminare gli aspetti fiscali dell'atto di risoluzione di una compravendita immobiliare, i giudici hanno richiamato l'articolo 28 del Testo Unico sull'imposta di registro, Dpr n. 131 del 26 aprile 1986, e hanno sottolineato che questa disposizione, in relazione agli atti risolutivi di un contratto, "prevede l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa solo in casi specifici e, principalmente, nel caso in cui la risoluzione derivi da una clausola o condizione risolutiva espressa contenuta nel contratto. Al di fuori di queste ipotesi particolari, il secondo comma della stessa norma, prevede che l'imposta si applichi tenendo conto delle '…prestazioni derivanti dalla risoluzione'".
I giudici hanno richiamato poi l'articolo 38 del Testo Unico, in base al quale, "dopo aver stabilito che la nullità e l'annullabilità di un atto non esonerano dall'obbligo di pagare la relativa imposta, l'imposta stessa deve essere restituita se l'atto è dichiarato nullo o annullato, per causa non imputabile alle parti, con sentenza passata in giudicato". E hanno evidenziato che "la restituzione dell'imposta, di cui all'articolo 38 del Tur, riguarda solo i casi di nullità o annullabilità dell'atto e non può essere estesa agli accordi risolutivi per mutuo consenso".
E' corretta, secondo i giudici, la richiesta dell'applicazione dell'imposta di registro proporzionale in relazione a un atto risolutivo di una precedente compravendita immobiliare. I giudici hanno quindi precisato che l'atto risolutivo "…è tuttavia esso stesso produttivo di propri e specifici effetti reali, in quanto la retrocessione del bene, sotto il profilo fiscale, realizza nuovamente il presupposto dell’imposta di registro, ipotecaria, catastale, trattandosi di atto traslativo, sintomatico di una nuova manifestazione di ricchezza".
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