Si torna a parlare di superbonus 110 per le unifamiliari in seguito ad alcuni chiarimenti per quanto riguarda i requisiti. Ecco quanto precisato dalla sottosegretaria al Mef, Maria Cecilia Guerra.
Rispondendo a un'interrogazione della deputata ex M5S, Vita Martinciglio, la sottosegretaria al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Maria Cecilia Guerra, ha chiarito che per ottenere il superbonus sulle unifamiliari il 30% dei lavori deve risultare ultimato entro il 30 settembre 2022. Non basta effettuare i pagamenti relativi al 30% dei lavori.
Quando scade il superbonus 110 per le unifamiliari?
La sottosegretaria ha ricordato che, secondo quanto previsto dal decreto Aiuti, il 30 settembre 2022 è il termine ultimo entro il quale deve risultare ultimato il 30% dei lavori per ottenere il superbonus 110 per le unifamiliari. Il termine in precedenza era fissato al 30 giugno 2022. E ha poi sottolineato che, in base a come è formulata la norma che regola l'agevolazione, è necessaria la realizzazione di almeno il 30% dell'intervento complessivo, non basta il pagamento dell'importo corrispondente al 30% dei lavori, se lo stesso non corrisponde allo stato effettivo degli interventi.
Secondo quanto spiegato, poi, per calcolare il 30% dei lavori si possono comprendere anche lavori che non rientrano nel superbonus. In pratica, è possibile scegliere se calcolare il 30% dei lavori effettuati entro il 30 settembre 2022 considerando solo gli interventi ammessi al superbonus, oppure includere anche altri lavori effettuati sull'immobile, ma esclusi dalla detrazione.
Cosa si intende per unità unifamiliare?
Come spiegato dall'Agenzia delle Entrate, per edificio unifamiliare si intende un'unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare.
Una unità immobiliare può ritenersi "funzionalmente indipendente" qualora sia dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva.
Le "unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno, site all'interno di edifici plurifamiliari", alle quali la norma fa riferimento, vanno individuate verificando la contestuale sussistenza del requisito della "indipendenza funzionale" e dell'"accesso autonomo dall'esterno", a nulla rilevando, a tal fine, che l'edificio plurifamiliare di cui tali unità immobiliari fanno parte sia costituito o meno in condominio.
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