
Se si rinuncia alla domanda di condono edilizio, è possibile ottenere la restituzione degli oneri concessori? A rispondere a questa domanda è stato il Tar Lazio, che ha analizzato il caso di una società immobiliare, la quale ha presentato un’istanza di condono per il cambio di destinazione d’uso di un immobile di sua proprietà, immobile che poi è stato inglobato in un intervento edilizio più ampio, che comporta anch’esso il cambio di destinazione d’uso dell’immobile. Vediamo quanto chiarito.
Condono edilizio e oneri concessori, la vicenda
Come indicato da Edil portale, che ha trattato la vicenda esaminata dal Tar Lazio, per il rilascio del permesso di costruire relativo al secondo intervento edilizio più ampio il Comune ha richiesto la rinuncia della domanda di condono edilizio.
A questo punto, la società ha “versato gli oneri concessori relativi al permesso di costruire per l’intervento edilizio più ampio”; ha “comunicato la rinuncia all’istanza di condono”; ha “chiesto la restituzione delle somme versate a titolo di oneri concessori per la richiesta di condono”. Ma quest’ultimo punto, ossia la richiesta di restituzione degli oneri concessori, non è stato accolto dal Comune, secondo il quale, “in attesa della definizione dell’istanza di condono, la società ha utilizzato l’immobile”. Una decisione contro la quale la società ha presentato ricorso.
Rimborso oneri concessori per condono edilizio
Nell’esaminare il caso, il Tar Lazio, con la sentenza 3614/2023, ha chiarito che “non esiste una regola univoca per capire se l’autore di un abuso edilizio, che rinuncia all’istanza di condono, ha diritto alla restituzione delle somme versate a titolo di oneri concessori”.

In particolare, se “prima della definizione dell’istanza di condono edilizio, l’abuso edilizio viene rimosso, l’autore dell’abuso edilizio non ha diritto alla restituzione degli oneri concessori, perché la rinuncia è motivata solo dall’eliminazione dell’abuso e, nell’attesa della decisione del Comune sull’istanza di condono edilizio, l’autore dell’abuso ha continuato ad utilizzare l’immobile con una destinazione diversa da quella consentita”.
Se, invece, l’istanza di condono edilizio confluisce nella richiesta di permesso di costruire successiva e quindi vengono versati “gli oneri concessori parametrandoli sul nuovo intervento, che ricomprende anche quello inizialmente oggetto dell’istanza di condono”, gli oneri concessori relativi alla domanda di condono devono essere restituiti. Ed è questa la situazione che ha riguardato la società protagonista della vicenda. Alla luce di ciò, dunque, il Tar ha annullato il provvedimento del Comune, “imponendogli la restituzione degli oneri concessori relativi alla domanda di condono edilizio”.
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