Gli atti emulativi sono azioni e comportamenti perpetrati allo scopo di danneggiare gli altri: come identificarli e cosa fare.
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Atti emulativi in condominio, muretto in mattoni
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Gli atti emulativi rappresentano una delle problematiche più insidiose nella gestione dei rapporti di vicinato. Possono, infatti, dare origine a forti diatribe, pronte anche a sfociare in azioni legali. Ma cosa si intende per atti emulativi in condominio? In linea generale, si tratta di comportamenti che vengono posti in essere all’unico scopo di nuocere gli altri condomini, arrecandone molestia o provocando danni. Degli abusi, spesso difficili da identificare come tali, che sono vietati nell’ordinamento italiano.

Cosa si intende per atti emulativi

Innanzitutto, è necessario comprendere cosa si intenda per atti emulativi. Così come definito dall’articolo 833 del Codice Civile, si tratta di comportamenti o azioni che vengono messi in atto all’unico scopo di arrecare pregiudizio agli altri. In altre parole, sono atti che un proprietario realizza all’interno del condominio senza che ne ricavi una precisa utilità, compiuti unicamente per determinare un disturbo, un danno o, appunto più generalmente, un pregiudizio.

Più specificatamente, gli atti emulativi presentano due caratteristiche principali:

  • un elemento oggettivo, ovvero devono essere azioni del tutto prive di utilità per chi le compie;
  • un elemento soggettivo, ovvero devono essere messi in atto con l’intenzione esclusiva di nuocere agli altri.

Come già spiegato, gli atti emulativi in condominio sono vietati dall’articolo 833 del Codice Civile. In un certo senso, si tratta di una precisa limitazione all’esercizio del diritto di proprietà, sancito dal precedente articolo 832: per quanto il proprietario abbia la facoltà di disporre in modo esclusivo e pieno della sua stessa proprietà, non può farlo all’unico scopo di danneggiare il medesimo diritto altrui.

Atti emulativi: esempi

Dalla definizione di legge, appare evidente quanto gli atti emulativi siano insidiosi da riconoscere, poiché apparentemente rientrano nell’esercizio del diritto di proprietà di chi li compie ma, nei fatti, vengono perpetrati al solo scopo di nuocere agli altri. Può essere quindi utile proporre degli esempi pratici, molti dei quali identificati da una consolidata giurisprudenza nel corso degli anni.

Atti emulativi, allarme in condominio
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A titolo indicativo, possono perciò rientrare negli atti emulativi:

  • la costruzione di un muro nel giardino di proprietà esclusiva, privo di finalità per chi lo realizza, al solo scopo di bloccare la visuale a un vicino o impedire l’ingresso della luce naturale nell’abitazione altrui;
  • l’installazione di dispositivi rumorosi in prossimità della proprietà altrui, come allarmi attivati appositamente dal proprietario al solo scopo di disturbare i vicini;
  • la predisposizione di ostacoli negli spazi comuni, con il preciso obiettivo di bloccare il passaggio a condomini sgraditi, ad esempio posizionando grandi piante oppure oggetti personali;
  • la rimozione volontaria di piante o coperture altrui, senza una necessità personale, solo per arrecare disagio;
  • l’installazione di tendaggi, o altre soluzioni analoghe, che non hanno alcuna finalità nel proteggere il condomino dal sole, bensì di ostruire le finestre dei dirimpettai.

È facile intuire che gli atti emulativi possono essere virtualmente infiniti, è però sempre necessario valutare sia la presenza dell’elemento oggettivo - ovvero, l’assenza di utilità per chi li compie - e di quello soggettivo, cioè la volontà di danneggiare gli altri. Così come confermato più volte dalla giurisprudenza, il condomino che installa una rete di protezione per evitare l’ingresso dei ladri nel giardino di proprietà esclusiva, non compie un atto emulativo: in questo caso vi è sia una precisa utilità - scongiurare i furti - e nessuna effettiva volontà di arrecare danno al prossimo.

Atti emulativi: conseguenze per chi li compie

Ma quali sono le possibili conseguenze per chi compie degli atti emulativi in condominio? In linea generale, queste azioni - purché correttamente identificate nei loro elementi oggettivi e soggettivi - possono avere conseguenze sia civili che penali.

Dal punto di vista civile, il condomino che si è reso colpevole di atti emulativi può essere chiamato a:

  • risarcire il danno arrecato alla persona, o alle persone, vittime delle sue azioni moleste. I danni possono essere sia materiali che morali, si pensi al condomino che vede ridursi il valore del proprio immobile a causa dell’atto emulativo o, ancora, si trova a vivere in una situazione di disagio e ansia;
  • cessare l’atto emulativo, con un’azione inibitoria ordinata dal giudice, affinché non venga perpetrato nuovamente il comportamento abusivo;
  • rimuovere eventuali ostacoli oppure oggetti, se l’atto emulativo ha bloccato, ad esempio, il libero accesso alle parti comuni del condominio.

Quando le azioni e i comportamenti perpetrati sono particolarmente gravi, vi è però il rischio che gli atti emulativi sfocino nel penale. Ad esempio, i due principali illeciti penali in cui si può scadere sono:

  • la molestia o disturbo alle persone, in base all’articolo 660 del Codice Penale, che può comportare un ammenda fino a 516 euro e l’arresto fino a sei mesi;
  • il danneggiamento, come da articolo 635 del Codice Penale, che può comportare la reclusione da tre mesi a tre anni.

Ovviamente, le fattispecie possono essere anche le più disparate rispetto a quelle elencate, a seconda della natura e delle conseguenze dell’atto emulativo perpetrato.

Come difendersi dagli atti emulativi

Comprese le possibili conseguenze per chi si rende responsabile di atti emulativi in condominio, come si può difendere la persona che li subisce? Se un condomino ritiene di essere vittima di azioni nocive o abusive da parte di un vicino, può cercare di intraprendere diverse strade.

Atti emulativi, sentenza del giudice
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Innanzitutto, se gli atti emulativi sono di ridotta entità - si pensi, ad esempio, all’accensione di elettrodomestici rumorosi in piena notte - si può tentare la via della conciliazione. Richiedendo anche l’intervento dell’amministratore di condominio, si può domandare al condomino molesto di interrompere i comportamenti non consoni.

Se questo primo approccio non sortisce alcun effetto, si può procedere con un’azione legale nei confronti del condomino molesto. Di norma, è previsto:

  • un tentativo di mediazione civile, come previsto dal D.Lgs. 28/2010 per diverse tipologie di controversie condominiali. Se, tuttavia, gli atti emulativi riguardano unicamente proprietà esclusive, oppure presentano conseguenze di tipo penale, potrebbe non essere necessario procedere a mediazione.
  • l’azione legale in tribunale, se la mediazione non ha avuto esiti positivi, dove il giudice valuterà la sussistenza dell’atto emulativo, riconoscendo l’eventuale risarcimento dei danni e ordinando la cessazione delle azioni abusive.

Naturalmente, è consigliabile che la vittima raccolga sufficienti prove per confermare l’effettiva sussistenza dell’atto emulativo subito. Ad esempio fotografie e video, raccolte però nel pieno rispetto della privacy altrui, ma anche testimonianze di altri vicini, nonché eventuali interazioni scritte con coloro che hanno messo in atto comportamenti non consoni. Poiché la questione può essere molto complessa, il consiglio è quello di chiedere il supporto del proprio legale di fiducia.

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