Si torna a parlare della convocazione dell’assemblea condominiale via mail. Con l’ordinanza numero 16399 del 18 giugno 2025, infatti, la Cassazione ha affermato che l’invio dell’avviso a mezzo e-mail ordinaria è invalido e di conseguenza annullabile. Questo “anche se è stato il singolo condòmino ad inviare l’indirizzo all’amministratore e ad autorizzarlo espressamente ad inviare al suo account di posta elettronica non certificata tutte le comunicazioni inerenti al condominio”. L’articolo 66, comma terzo, delle disposizioni di attuazione al Codice civile, prevede esclusivamente raccomandata, Pec, fax o consegna a mano.
Convocazione dell’assemblea condominiale con mail ordinaria, perché è invalida
Come riportato dal quotidiano economico Il Sole 24 Ore, che ha trattato la questione, la modalità di convocazione dell’assemblea condominiale deriva da una norma inderogabile. Nello specifico, l’articolo 66, comma terzo, delle disposizioni di attuazione al Codice civile, che recita: “L’avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell’ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l’indicazione del luogo e dell’ora della riunione o, se prevista in modalità di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e dell’ora della stessa. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell’articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati”.
Come spiegato dalla Cassazione, “la non derogabilità di tale previsione si fonda sulla tutela degli interessi fondamentali del condominio, perché la posta elettronica ordinaria, a differenza di quella certificata, non è in grado di documentare con la necessaria certezza la consegna dell’atto all’account del destinatario, non essendo assistita dalla necessaria presunzione di conoscenza da parte del ricevente”.
La Corte ha precisato che, se la posta elettronica è il solo recapito fornito all’amministratore, quest’ultimo altro non può fare che utilizzare gli strumenti di legge: inviare una raccomandata, una Pec, farla consegnare a mano o via fax. La Cassazione ha quindi spiegato che “solo il regolamento condominiale (di natura contrattuale) può stabilire forme alternative a quelle indicate nell’articolo 66 delle disposizioni di attuazione al Codice civile, a condizione però che esse consentano di ritenere soddisfatta la presunzione di conoscenza degli avvisi di convocazione”.
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