È necessario seguire quanto disposto dalla legge 220/2012
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La convocazione dell’assemblea condominiale avvenuta con un avviso lasciato in portineria può essere annullata. È infatti necessario seguire le regole disposte dalla legge 220/2012 che disciplina la riforma del condominio e secondo la quale l’avviso di convocazione dell’assemblea deve essere comunicato con almeno cinque giorni di anticipo e deve essere consegnato a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano

A occuparsi della questione è stato il Tribunale di Monza con la sentenza 205 del 31 gennaio 2025. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Sole 24 Ore, che ha trattato la questione, in un condominio lombardo, l’amministratore ha consegnato le convocazioni dell’assemblea condominiale al custode, “invitando tutti i condòmini (con avviso affisso negli spazi comuni) a ritirare il proprio invito in portineria”. Ma un condomino, “ancorché avvertito (anche per email e nonostante avesse riscontrato positivamente con un messaggio whatsapp di risposta), ha proposto azione di impugnazione ex articolo 1137 Codice civile sostenendo la sua mancata convocazione (secondo le forme di legge)”. In seguito all’impugnazione, il Tribunale di Monza ha annullato la deliberazione. 

Questo perché, se in precedenza la convocazione dell’assemblea condominiale “non doveva rispettare particolari requisiti di forma”, con la riforma del condominio le cose sono cambiate

Le modalità e i termini per la convocazione dell'assemblea condominiale, cosa dice la riforma del condominio

La legge 220/2012 ha infatti disposto che: 

  • l’avviso di convocazione dell’assemblea, comunicato con almeno cinque giorni di anticipo, deve contenere l’ordine del giorno della stessa;
  • l’avviso di convocazione deve essere consegnato a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano;
  • ogni omissione relativa alla convocazione dell’assemblea rende le delibere assunte annullabili;
  • l’assemblea in seconda convocazione non può tenersi lo stesso giorno solare nel quale era prevista l’assemblea in prima convocazione;
  • per velocizzare la procedura è possibile già in sede di convocazione dell’assemblea (prima convocazione) indicare data e luogo delle eventuali successive convocazioni.
     

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