Il bonus ristrutturazione permette di detrarre dall’Irpef una parte dei costi sostenuti per ristrutturare le abitazioni e le parti comuni degli edifici residenziali. Il comodato d’uso è un contratto essenzialmente gratuito con cui una parte consegna all’altra un bene mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituirlo. Ma, l’agevolazione fiscale può essere sfruttata anche dal comodatario? Vediamo quello che serve sapere in merito.
L’occasione è offerta da un quesito presentato a Fisco Oggi, la rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate. Nello specifico, una contribuente ha domandato: “Un comodatario, con contratto registrato e con residenza anagrafica nell’immobile, ha diritto alla detrazione sulle ristrutturazioni come abitazione principale o, non avendo un diritto reale di godimento, non può beneficiare di tale agevolazione?”.
Nel fornire i suoi chiarimenti, il Fisco ha sottolineato che, in linea generale, possono usufruire della detrazione in esame tutti i contribuenti assoggettati all’Irpef, residenti o meno nel territorio dello Stato.
Nel dettaglio, il bonus ristrutturazione spetta non solo ai proprietari degli immobili, ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese.
Il bonus ristrutturazione spetta anche al comodatario
In particolare, il bonus ristrutturazione spetta anche ai detentori dell’immobile, come il comodatario. Ma ci sono delle condizioni da rispettare. Il comodatario deve essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario, la detenzione dell’immobile deve poi risultare da un contratto di comodato regolarmente registrato al momento dell'avvio dei lavori e dve sussistere al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione, anche se antecedente il predetto avvio.
Come funziona il bonus ristrutturazione 2026
La legge di Bilancio 2026 ha prorogato il bonus ristrutturazione. La detrazione, anche per quest'anno, rimane al 50 per cento per la prima casa e al 36 per cento per la seconda abitazione. Il limite di spesa si conferma a 96.000 euro per unità immobiliare, con detrazione Irpef da ripartire in 10 quote annuali di pari importo.
L’agevolazione riguarda le spese sostenute nel corso dell’anno per interventi effettuati su singole unità immobiliari residenziali e su parti comuni di edifici residenziali situati nel territorio dello Stato. Tra gli interventi agevolati sono inclusi quelli realizzati sulle pertinenze dell’unità immobiliare principale.
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