Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo 117/2026 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Imposte sui Redditi (Tuir), che riunisce le disposizioni contenute in più decreti e leggi. L’obiettivo del provvedimento, che si applicherà dal 1° gennaio 2027, è quello di coordinare e aggiornare la normativa vigente in materia di imposte sui redditi. E alcune novità riguardano anche il bonus ristrutturazioni, l’ecobonus e il sismabonus.
Dlgs 117/2026 e riordino delle detrazioni edilizie
In particolare, gli articoli 17, 371, 372 e 373 del nuovo Tuir contengono i principali riferimenti per gli interventi sugli edifici. Ma attenzione: questo non significa che ci sono nuovi incentivi o nuove aliquote. Il nuovo testo, di fatto, fa chiarezza sulla numerazione e sulla collocazione delle norme che professionisti, imprese e contribuenti devono utilizzare per individuare la detrazione spettante e predisporre la documentazione relativa ai lavori.
Articolo 17 Tuir: disciplina ordinaria del bonus ristrutturazioni
L’articolo 17 del nuovo Testo Unico delle Imposte sui Redditi fa chiarezza sulla detrazione delle spese per incentivi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici. Viene in particolare ricordato che, a regime, dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a euro 48.000 per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi.
Sismabonus nel nuovo Tuir: articolo 371
L’articolo 371 riguarda le misure temporanee sulla detrazione per l’adozione di misure antisismiche. Nel dettaglio, è sottolineato che per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2024 per gli interventi per la messa in sicurezza statica degli edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) spetta una detrazione dall’imposta lorda nella misura del 50 per cento, fino a un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 96.000 per unità immobiliare per ciascun anno. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
Le detrazioni spettano anche per le spese, documentate sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, nella misura fissa, per tutte le tipologie di interventi agevolati, pari al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 30 per cento delle spese sostenute nell’anno 2027. La detrazione spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è elevata al 50 per cento delle spese sostenute per gli anni 2025 e 2026 e al 36 per cento delle spese sostenute per l’anno 2027 nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
Ecobonus e riqualificazione energetica: articolo 372
L’articolo 372 del nuovo Tuir riguarda invece le misure temporanee sulla detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici. Qui vengono raccolte le disposizioni relative alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti contenute prima nella Legge 296/2006 e poi nell’articolo 14 del Decreto Legge 63/2013.
Si ricorda che la detrazione spetta anche per le spese documentate sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, a esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, nella misura fissa, per tutte le tipologie di interventi agevolati, pari al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 30 per cento delle spese sostenute nell’anno 2027. La detrazione spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è elevata al 50 per cento delle spese per gli anni 2025 e 2026 e al 36 per cento delle spese per l’anno 2027, nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
Aliquote e limiti 2025, 2026, 2027 secondo l’articolo 373
L’articolo 373, “Misure temporanee sulla detrazione per il recupero del patrimonio edilizio”, precisa quali sono le aliquote e i limiti di spesa applicabili relativi agli interventi di recupero edilizio.
In particolare, spiega che, ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell’articolo 17, per le spese documentate relative agli interventi indicati nel citato articolo sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, a esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 30 per cento delle spese sostenute nell’anno 2027, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a euro 96.000 per unità immobiliare.
Fermo restando il predetto limite, la detrazione spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è elevata al 50 per cento delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 36 per cento delle spese sostenute nell’anno 2027 nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
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