Commenti: 0
Attestato prestazione energetica, in vigore la nuova normativa per l'Ape
autorizado

Lo scorso 29 giugno sono entrate in vigore le nuove regole per l’attestato di prestazione energetica degli edifici. Su tutto il territorio nazionale sono diventate operative le disposizioni contenute nelle parti 4, 5 e 6 della UNI/TS 11300 e la nuova versione della UNI 10349:2016. Vediamo, dunque, quali sono le novità per l'Ape.

La UNI 10349:2016 sostituisce la vecchia versione del 1994 e, per la parte 1, anche la UNI/TR 11328-1:2009.

La parte 1 contiene, suddivisi per provincia, i dati climatici aggiornati sui quali basare i calcoli per le prestazioni energetiche e termoigrometriche degli edifici (determinazione dei fabbisogni energetici per il raffrescamento e per il riscaldamento). Illustra anche il metodo per determinare la ripartizione dell’irradianza solare oraria nella frazione diretta e diffusa e per calcolare l’energia raggiante ricevuta da una superficie fissa comunque inclinata ed orientata.

La parte 2 contiene i dati climatici limite per il progetto, necessari per il corretto dimensionamento degli impianti di riscaldamento invernale e di raffrescamento estivo degli edifici.

La parte 3 fornisce le differenze di temperatura cumulate (gradi giorno) e altri indici sintetici: indice sintetico di severità climatica del territorio, differenze cumulate di umidità massima, radiazione solare cumulata sul piano orizzontale. In quest’ultima parte c’è anche la zonizzazione climatica estiva del territorio nazionale per il calcolo della stima del fabbisogno energetico ai fini del riscaldamento e del raffrescamento degli edifici.

La specifica tecnica relativa alla UNI/TS 11300 parte 4 riguarda il calcolo del fabbisogno di energia per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria nel caso vi siano sottosistemi di generazione che forniscono energia termica utile da energie rinnovabili o con metodi di generazione diversi dalla combustione a fiamma di combustibili fossili trattata nella parte 2.

Un’altra novità riguarda l’abrogazione della formula 128 (paragrafo 11.4.2.6), che prevedeva la sottrazione dall’energia in ingresso dell’energia elettrica prodotta dai cogeneratori, anche nel caso fosse termica.

La parte 5 fornisce metodi di calcolo per la valutazione dell’energia elettrica prodotta da cogenerazione e per il fabbisogno di energia primaria degli edifici sulla base del bilancio tra quota importata ed esportata di energia proveniente da fonti rinnovabili.

La parte 6, infine, interviene direttamente anche sul certificatore energetico per la redazione del nuovo Ape. Dalla pubblicazione di questa norma è necessario ed obbligatorio stimare anche i consumi derivanti dagli impianti per il trasporto di persone o cose (solo per le categorie di edifici dove la stima è prevista).

Ottieni subito il tuo Ape con idealista

Richiedilo subito e un nostro tecnico ti chiamerá per fissare un appuntamento e visitare il tuo immobile. Riceverai il tuo attestato di prestazione energetica in modo facile e sicuro.

Richiedi la certificazione energetica
Vedi i commenti (0) / Commento

per commentare devi effettuare il login con il tuo account