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Legittima l’imposta di donazione proporzionale in caso di rinuncia al diritto di usufrutto
GTRES

Con la sentenza 2457/2017 del 1° giugno, la Ctr Lombardia, richiamando i principi antielusivi in tema di imposte indirette, ha ritenuto legittima l’applicazione dell’imposta di donazione proporzionale, anziché fissa, in caso di atto di rinuncia al diritto di usufrutto su un immobile.

Il caso in oggetto riguardava l’impugnazione da parte di un notaio di un avviso di liquidazione dell’imposta di donazione che scaturiva dalla registrazione, a tassa fissa, di un atto di rinuncia con il quale due contribuenti avevano rinunciato, senza alcun corrispettivo, al diritto di usufrutto loro spettante su un immobile, diritto costituito otto anni prima in occasione dell’acquisto di un appartamento.

Come sottolineato dal Sole 24 Ore, i giudici di primo grado, che concludevano per l’accoglimento del ricorso, avevano ritenuto che solo la rinuncia onerosa poteva essere considerata atto traslativo, mentre la rinuncia puramente abdicativa, quale atto unilaterale, provoca l’espansione del diritto di proprietà del nudo proprietario, che costituisce effetto ex lege della rinuncia stessa.

Il focus dell’iter motivazionale che ha condotto i giudici d’appello a riformare quanto statuito dal collegio di primo grado è fondato sulla diversa interpretazione dell’istituto della donazione dando rilievo all’aspetto fiscale/economico della rinuncia piuttosto che all’aspetto formale/civilistico della stessa.

Secondo quanto spiegato dal collegio, la rinuncia meramente abdicativa è un negozio unilaterale che non può essere considerato donazione nel senso che la rinuncia in quanto tale non richiede la forma solenne della donazione; la legislazione fiscale coglie e sottopone a tassazione gli effetti economici al fine di evitare possibili elusioni fiscali (per esempio l’acquisto della nuda proprietà con usufrutto a un terzo poi rinunciante) che sarebbero ben possibili dopo l’abolizione dell’imposta di consolidamento.

A supporto della decisione, il collegio ha richiamato un precedente della Cassazione (n. 23117/1997), che, in materia successoria, fa riferimento all’effetto economico della rinuncia al diritto d’usufrutto equiparandolo a una donazione indiretta e quindi il relativo controvalore soggetto a riunione fittizia ex articolo 556 del Codice civile.

I giudici tributari milanesi hanno affermato quindi il principio di diritto in base al quale, in materia fiscale, l’atto unilaterale di rinuncia va colto non già nei suoi effetti giuridici, ma essenzialmente in quelli economici, con conseguente tassazione dello spostamento della ricchezza che si attua nel momento in cui un diritto si espande a scapito di un altro soggetto, prescindendo dai motivi per i quali quest’ultimo ha rinunciato al proprio diritto.

Tale spostamento di ricchezza sarà soggetto a imposta di registro se attuato a fronte di un corrispettivo e all’imposta di donazione se attuato a titolo gratuito.

Il collegio, in riforma della sentenza di prime cure, ha confermato la legittimità dell’atto impositivo e ha disposto la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.

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