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Contratto prestazione occasionale nei condomini, come funziona
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Il contratto di prestazione occasionale è l'accordo mediante il quale un utilizzatore acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità. Istruzioni in merito sono state fornite dall’Inps con la circolare 107. Tale strumento può essere utilizzato nei condomini, ad esempio per potare i rami degli alberi, sgomberare cantine o solai.

L’utilizzatore, però, non deve aver avuto con lo stesso lavoratore, da meno di sei mesi, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa. Il materiale da usare va portato dal prestatore di lavoro.

Il compenso non può essere inferiore a 9 euro orari netti, la contribuzione alla gestione separata Inps è a carico dell’utilizzatore (nella misura del 33% del compenso), così come il premio dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (nella misura del 3,5% del compenso più l’1% a titolo di erogazione del compenso da computare sui versamenti complessivi effettuati).

Almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione, l’utilizzatore deve trasmettere, attraverso la piattaforma informatica Inps o mediante i servizi di contact center messi a disposizione dall’Inps, una dichiarazione contenente tutte le informazioni atte per la gestione del rapporto, compreso la misura del compenso che non potrà essere inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell’arco della giornata.

Le somme percepite dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupazione e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

E’ bene ricordare che non è ammesso il ricorso al contratto di prestazione lavoro occasionale ai datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

Ci sono, inoltre, limiti economici:

  • per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro - art. 54-bis, comma 1, lett. a);
  • per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro - art. 54-bis, comma 1, lett. b);
  • per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, compensi di importo non superiore a 2.500 euro - art. 54-bis, comma 1, lett. c).
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