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Quando si può stendere i panni in condominio
Quando è possibile stendere i panni in condominio GTRES

Attenzione ai panni stesi in condominio. In merito, cosa dice la legge? Andiamo a scoprirlo analizzando alcune sentenze e anche il Codice penale.

Come riportato dal Sole 24 Ore, con le sentenze 6129/2017 e 8223/2018, la Cassazione si è pronunciata affermando che “la biancheria può essere stesa solo negli spazi condominiali e purché non vi sia il cosiddetto ‘gocciolio’”.

C’è poi la sentenza 14547/2012, con la quale la Cassazione ha sottolineato “che, quando un condomino agisce in giudizio per far rimuovere gli stenditoi dai balconi sopra il proprio terrazzo e farne cessare il relativo gocciolio, esercita un’azione per eliminare una ‘servitù’, cioè eliminare il diritto dell’altro condomino di stendere (e quindi far sgocciolare) i panni”.

C’è poi il Codice penale. Nello specifico, l’articolo 674 recita: “Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a duecentosei euro”. In questo contesto, stendere i panni in condominio gocciolanti potrebbe essere un reato proprio in base all’articolo 674 del Codice penale.

Sempre come evidenziato dal Sole 24 Ore, c’è poi la sentenza del 3 ottobre 2017 del Tribunale di Bari, secondo la quale “il comportamento del condomino che costringe il proprietario del balcone o del terrazzo sottostante a subire continuamente lo sciorinio dei panni intrisi d’acqua” rappresenta “una condotta valida a disturbare la quiete e ad ingenerare stati nervosi nel vicino di casa” facendo ipotizzare il reato di molestia.

Attenzione infine al decoro architettonico. Via libera ai panni stesi in condominio se ben strizzati, ma non ad esempio sulla facciata principale del palazzo, proprio per non ledere il decoro architettonico.

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