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Consentite le agevolazioni prima casa per accorpamento, ma attenzione ai termini
GTRES

E' possibile beneficiare delle agevolazioni prima casa per accorpamento. Va libera dunque alla detrazione per l'acquisto di più abitazioni con l'obiettivo di accorparle in un unico immobile entro tre anni dall'acquisto. L'edificio che ne risulta non deve rientrare tra quelli di lusso. A specificarlo la Cassazione con l'ordinanza n. 21614.

Spetta al contribuente provare di aver provveduto all'accorpamento degli immobili. Non è necessario che entro i tre anni di tempo si sia provveduto anche all'accatastamento dell'unica unità abitativa realizzata.

La Cassazione ha sottolineato che, sul fronte delle imposte fisse ipotecarie e catastali, i benefici per l'acquisto della prima casa possono riguardare anche "alloggi risultanti dalla riunione di più unità immobiliari, purché le stesse siano destinate dall'acquirente, nel loro insieme, a costituire un'unica unità abitativa: pertanto, il contemporaneo acquisto di due appartamenti non è di per sé ostativo alla fruizione di tali benefici, a condizione che l'alloggio così complessivamente realizzato rientri, per la superficie, per il numero dei vani e per le altre caratteristiche specificate dall'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, nella tipologia degli alloggi non di lusso".

Per poter dunque beneficiare delle agevolazioni prima casa in caso di acquisto di più unità immobiliari è necessario che queste ultime vadano a costituire un'unica unità immobiliare e che l'alloggio risultante non sia di lusso. Spetta al contribuente dimostrare di aver provveduto all'accorpamento.

La Cassazione ha poi sottolineato che nel caso di accorpamento di unità immobiliari, "il termine triennale di decadenza, corrispondente a quello concesso all'ufficio per l'esercizio dei poteri di accertamento (d.p.r. n. 131 del 1986, art. 76), è rispettato se il contribuente realizza l'effettiva unificazione di dette unità immobiliari, non essendo necessario che, entro lo stesso termine, si sia provveduto anche all'accatastamento dell'unica unità abitativa così realizzata".
 

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