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Agevolazioni prima casa per un immobile in corso di costruzione, i chiarimenti del Fisco
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Come regolarsi con le agevolazioni prima casa per un immobile in corso di costruzione? Cosa prevede la normativa? A fornire chiarimenti è il Fisco.

Con la risposta n. 39, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta in materia di agevolazioni prima casa per un immobile in corso di costruzione e ha precisato che non è possibile applicare la sospensione dei termini tributari previsti dall'articolo 24 del decreto Liquidità

Esiste un limite per la conclusione dei lavori di costruzione della prima casa. Superato questo limite le agevolazioni prima casa decadono. A tale limite, come precisato, non si può applicare la sospensione prevista dal decreto Liquidità, dal momento che si tratta di una norma agevolativa di carattere eccezionale, che quindi non può essere estesa oltre i casi considerati nella disposizione.

Nello specifico, con la sua risposta, l'Agenzia delle Entrate ha spiegato che per quanto riguarda gli immobili in costruzione, ha circolare 12 agosto 2005, n.38/E ha chiarito che le agevolazioni prima casa spettano anche per i trasferimenti di immobile in corso di costruzione" che presenti, seppure in fieri, le caratteristiche dell'abitazione non di lusso. Si tratta di immobili in costruzione che, ultimati, siano riconducibili ad una categoria catastale diversa da A/1, A/8, A/9". La stessa circolare ha poi chiarito che "la verifica della sussistenza dei requisiti che danno diritto all'agevolazione non può essere differita sine die e che il contribuente, al fine di conservare l'agevolazione", deve dimostrare l'ultimazione dei lavori entro tre anni dalla registrazione dell'atto. Questo termine è stato fatto coincidere con quello di decadenza per l'accertamento dell'imposta di registro.

Nel caso esaminato, l'Agenzia delle Entrate ha sottolineato che tale termine non è "riconducibile tra i termini oggetto di sospensione ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge n. 23 del 2020". Si tratta infatti di una norma con "carattere di natura eccezionale e come tale di stretta interpretazione, non estensibile oltre i casi in essa considerati".

L'Agenzia delle Entrate ha poi ricordato che i termini oggetto di sospensione sono:

  • il periodo di 18 mesi dall'acquisto della prima casa entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l'abitazione;

  • il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha trasferito l'immobile acquistato con i benefici prima casa nei cinque anni successivi alla stipula dell'atto di acquisto, deve procedere all'acquisto di un altro immobile da destinare a propria abitazione principale;

  • il termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale, deve procedere alla vendita dell'abitazione ancora in suo possesso, purché quest'ultima sia stata, a sua volta, acquistata usufruendo dei benefici prima casa. E' infine sospeso il termine di un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici prima casa, stabilito per il riacquisto di altra casa di abitazione al fine del riconoscimento, in relazione a tale ultimo atto di acquisto, di un credito d'imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato. 

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