
In un condominio si possono stendere i panni fuori, ad esempio approfittando della porzione esterna di un balcone? Può sembrare una domanda banale, in realtà si tratta di un’abitudine non priva di insidie.
Di norma, è possibile stendere il bucato anche in condominio, purché non vi sia gocciolamento sulle proprietà o la servitù altrui. Tuttavia, è necessario rispettare le disposizioni del regolamento condominiale o, se presenti, specifiche norme comunali.
È possibile stendere i panni in condominio?
Quella dello stendere in panni è una necessità quotidiana che accomuna milioni di famiglie italiane. Eppure, per quanto naturale possa apparire questa abitudine, non sempre tutto è ammesso in un contesto condominiale. Innanzitutto, il buon senso suggerisce che la gestione del bucato non debba andare a detrimento della quiete e degli spazi altrui. Ancora, vi possono essere specifiche limitazioni, sia previste dai regolamenti condominiali o comunali, che di decoro.
I vincoli da regolamento condominiale
Prima di procedere a stendere i panni all’esterno della propria abitazione, ad esempio oltre la barriera del proprio balcone, è innanzitutto necessario verificare le eventuali disposizioni presenti nel regolamento condominiale. L’assemblea condominiale potrebbe infatti aver deciso di:
- vietare espressamente la possibilità di stendere i panni;
- predisporre delle specifiche aree dove lasciare il bucato ad asciugare;
- definire specifici orari e modalità da seguire per stendere il bucato.

Sebbene il Codice Civile non riporti norme che specificatamente si riferiscano allo stendere i panni, la Corte di Cassazione - ad esempio, con le sentenze 9564/1997, 4509/1997, 11126/1994 e 49/92, più genericamente riferite al decoro condominiale - ha più volte ribadito la legittimità del regolamento nel vietare questo comportamento. È però necessario che:
- divieti e limitazioni siano nati per tutelare gli interessi di tutti i condomini;
- la gestione di eventuali controversie sia a capo dell’amministratore, che può ammonire i condomini che non rispettano le regole.
In caso il regolamento condominiale non preveda specifiche norme, non vi sono reali impedimenti nello stendere i panni fuori dal proprio balcone. È però necessario sapere che:
- non si può recare disturbo agli altri condomini, ad esempio con il gocciolamento dei panni o, ancora, bloccando la visuale di finestre e terrazze con lenzuola o altri tessuti di grandi dimensioni;
- non ci si può avvalere delle aree comuni del condominio, come ad esempio gli androni o i pianerottoli, così come definiti dall’articolo 1117 del Codice Civile.
A questo scopo, è utile sapere che la facciata dell’edificio rappresenta di certo una parte comune del condominio, tuttavia non vi è violazione se lo stendere i panni è limitato nel tempo. Lo stesso vale anche per i vincoli dei panni stesi sul decoro architettonico del condominio: non vi è generalmente la violazione dell’articolo 1120 del Codice Civile, se si tratta di un’azione transitoria.
Quali sono i vincoli del regolamento comunale?
Quando non è l’assemblea condominiale ad aver votato precisi divieti o limitazioni ai panni stesi, potrebbe essere il Comune di residenza ad aver imposto specifiche prescrizioni. In alcune città è infatti vietato stendere i panni se balconi e finestre si affacciano sulla pubblica via, poiché gli indumenti appesi potrebbero:
- alterare il decoro degli spazi pubblici, in particolare nei centri storici;
- causare disturbo ai passanti, ad esempio bagnandoli;
- rappresentare un pericolo per l’incolumità dei passanti, si pensi ad esempio a stendini non adeguatamente fissati che, per effetto del vento, cadono sulla pubblica via.
Stendere i panni: il parere della Cassazione per i condomini
Sulla possibilità di stendere il bucato in condominio si è espressa anche la Corte di Cassazione, in particolare in merito alla possibilità che gli abiti gocciolanti possano rappresentare una servitù di stillicidio in favore di chi abita nei piani superiori del condominio. Semplificando, la servitù di stillicidio si verifica quando il proprietario di un fondo inferiore tollera lo scorrere dell’acqua proveniente dai fondi superiori, ad esempio poiché, nonostante la previsione di tubature e grondaie, l’acqua piovana non può essere facilmente gestita.
Ma in merito ai panni stesi sul balcone del condominio, cosa dicono i giudici? La Corte Suprema, con la sentenza 7576/2007, ha affermato che la servitù di stillicidio non può essere garantita per i panni stesi, a meno che le parti non abbiano stretto un titolo di servitù ad hoc. Questo vuol dire che il condomino non può arrecare disturbo o danni ai residenti dei piani inferiori stendendo i propri panni. È quindi necessario che:
- il bucato sia sempre ben strizzato e mai gocciolante;
- affinché vi sia un’azione di disturbo, il comportamento deve essere frequente e reiterato nel tempo.
A questo scopo è utile ricordare che, secondo alcune interpretazioni, stendere ripetutamente i panni gocciolanti potrebbe configurare il reato di getto di cose pericolose, previsto dall’articolo 674 del Codice Penale, punito con l’arresto fino a un mese o un’ammenda da 206 euro. Ancora, una sentenza del Tribunale di Bari - quella del 3 ottobre 2017 - ha affermato che può sussistere il reato di molestie, quando il condomino ripetutamente stende il bucato non strizzato, ignorando le richieste degli altri residenti.
Dove e come stendere i panni in condominio
Appreso il contesto normativo di base per la gestione dei panni stesi in condominio, è utile anche verificare con quali modalità è possibile approfittare di questa possibilità. Ad esempio, dove va steso il bucato? E in che modo farlo, per non ledere i diritti degli altri residenti?
Dove stendere i panni in condominio
In linea generale, e in assenza di specifiche limitazioni da regolamento condominiale, non vi sono particolari limitazioni nello stendere i panni negli spazi di propria proprietà. Se non diversamente vietati, e nel rispetto dei vincoli di decoro e gocciolamento, è possibile:
- farlo tramite stendini all’interno del proprio balcone;
- stendere i panni fuori dal balcone;
- alle finestre, tramite strutture o cavi appositamente fissati.
È interessante sapere che, sempre che il regolamento non lo vieti, è possibile anche approfittare della terrazza condominiale per stendere il proprio bucato. Anzi, spesso è la stessa assemblea condominiale a destinare le terrazze comuni a questo scopo, in particolare ai condomini sprovvisti di balcone o, ancora, semplicemente per ragioni di decoro condominiale.
Come stendere i panni in condominio
Quando ci si trova in un contesto condominiale, è anche importare prestare attenzione a come si stendono i panni. È infatti necessario che:
- si evitino panni stesi sulla proprietà altrui;
- si evitino panni stesi davanti alle finestre degli altri condomini;
- non si impedisca agli altri residenti, con i propri stendini, di accedere alle parti comuni dell’edificio.

Se il problema solitamente non si verifica con i vestiti, sicuramente si può arrecare disagio agli altri con tessuti di grandi dimensioni. Ad esempio, come si stendono le lenzuola in condominio?
A stabilirlo è una sentenza del Giudice di Pace di Napoli, la 9868/2005: le lenzuola stese possono arrecare grave disturbo agli altri condomini, poiché possono impedire alla luce e all’aria di fluire regolarmente. Per questa ragione, il condomino che subisce di continuo il fastidio arrecato dalle lenzuola stese al piano di sopra, può richiedere sia l’intervento dell’amministratore che intraprendere un’azione risarcitoria.
Per evitare disguidi e controversie condominiali, è quindi sempre consigliato piegare le lenzuola in modo che la loro estensione verticale e orizzontale non superi le dimensioni del proprio balcone o delle proprie finestre. Ancora, in caso di dubbi sul regolamento condominiale o sulla normativa vigente, è utile chiedere un parere sia all’amministratore che a un proprio legale di fiducia.
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