
Ciclicamente, si ha necessità di innaffiare fiori e piante, oppure di pulire il terrazzo: in questi frangenti, i residui d’acqua che gocciolano sulle proprietà altrui non sono da sottovalutare. Non si può di certo dire che l’acqua che cade dal balcone non rappresenti uno dei motivi di più accesa discussione nei contesti condominiali. Le conseguenze potrebbero essere legali, con ingenti richieste per il risarcimento del danno causato. Ma cosa prevede la normativa in vigore e, soprattutto, come evitare spiacevoli sorprese?
Cosa rischia chi butta acqua dal balcone
Come già accennato, sono molteplici le attività che possono causare un gocciolamento d’acqua dal proprio balcone: la pulizia dei pavimenti, l’annaffiatura di piante e fiori o, ancora, l’abitudine di stendere panni ancora inzuppati. Per quanto si possa pensare si tratti di un’inevitabile conseguenza per lecite attività comuni, in realtà la legge italiana tutela coloro che subiscono questo fastidio, soprattutto se costante nel tempo.
La questione è infatti regolata sia a livello di Codice Civile che di Codice Penale, con delle precise disposizioni che tutelano il diritto alla proprietà e alla quiete dei condomini. In particolare, due sono i riferimenti principali:
- l’articolo 844 del Codice Civile, che regola le immissioni - rumori, fumi, liquidi - nelle proprietà altrui. Queste non devono mai superare la normale tollerabilità, determinata in sede di giudizio tramite apposite perizie. L’acqua che gocciola dal balcone può di certo rientrare in questa casistica, perché può causare fastidi significativi o danni materiali, ad esempio determinando macchie, muffa, deterioramento di tessuti o arredi;
- l’articolo 674 del Codice Penale, che disciplina il getto pericoloso di cose, punendo con l’arresto fino a un mese, o un’ammenda fino a 206 euro, chiunque getti o versi cose atte a offendere, imbrattare o molestare le persone. Anche l’acqua dal balcone può rientrare in queste casistiche: la Cassazione, con la sentenza 15956/2014, ha stabilito che il vicino che butta acqua dal balcone, ad esempio per pulire o annaffiare le piante, incorre in questo reato se la condotta è continuativa e oltre la normale tollerabilità, anche senza causare un danno effettivo.

È però necessario specificare che il lancio di oggetti pericolosi dal balcone è reato se riguarda direttamente o indirettamente le persone, ad esempio colpendole o procurando molestia.
L’orientamento della giurisprudenza
Per comprendere più nel dettaglio le conseguenze di un simile comportamento, è utile anche vagliare l’orientamento della giurisprudenza. La Corte di Cassazione si è espressa più volte sull’acqua che cade dal balcone, confermando le principali disposizioni normative.
Ad esempio, con la già citata sentenza 15956/2014, la Corte ha affermato che il reato di getto pericoloso di cose può configurarsi quando il comportamento è reiterato e protratto per un periodo di tempo apprezzabile, senza interruzioni rilevanti, e crea molestia o pericolo anche senza danni concreti.
Ancora, con la sentenza 32958/2023, la Cassazione ha confermato che il reato di getto pericoloso sussiste quando si gettano dal balcone materiali come acqua, polvere, cenere di sigarette o terriccio in modo reiterato, configurando un illecito penale e potenzialmente civile. È bene sottolineare che in questa fattispecie possono rientrarvi anche gettiti indiretti, come l’acqua del condizionatore che cade dal balcone se non correttamente canalizzata, purché causi un disturbo continuativo al vicino. Sebbene la sentenza 32958/2023 non citi esplicitamente il caso del condizionatore, il principio del getto pericoloso si applica a condotte, anche involontarie, idonee a molestare.
Infine, è utile ricordare che, affinché vi possa essere un illecito o un reato, non è necessario che la sostanza o il materiale versati colpiscano direttamente una persona: è sufficiente che il comportamento sia idoneo a generare una molestia, così come specificato dalla sentenza della Cassazione 30900/2022.
Il peso del regolamento di condominio
Naturalmente, oltre alle disposizioni di legge bisogna prestare anche attenzione a ciò che prevede il regolamento condominiale sull’acqua dai balconi. Molti condomini hanno infatti adottato specifiche disposizioni per evitare comportamenti molesti, ad esempio vietando di lavare il terrazzo con getti d’acqua corrente o, ancora, di stendere i panni senza raccogligocce.
L’amministratore può comminare sanzioni per i condomini che non rispettano le disposizioni previste, purché le stesse sanzioni siano esplicitate nel regolamento, così come previsto dall’articolo 70 delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile. In linea generale, le multe possono ammontare a:
- fino 200 euro per singola infrazione;
- fino a 800 euro per le recidive.
Come difendersi dal vicino che butta acqua dal balcone
Spiegati i riferimenti di legge e i possibili divieti da regolamento, come ci si difende dal vicino che butta acqua dal balcone, causando disagio oppure danni materiali?
Vi sono diversi passaggi che si possono seguire, con il consiglio di procedere almeno a un tentativo informale di risolvere la controversia, chiedendo al vicino molesto di interrompere i comportamenti non graditi. In linea generale, si può:
- effettuare una segnalazione all’amministratore, preferibilmente in forma scritta, spiegando il problema e, se necessario, allegando documentazione del danno subito. L’amministratore non ha il compito di dirimere i conflitti fra i vicini, ma può procedere a comminare sanzioni, se il regolamento le prevede, come già spiegato;
- inoltrare una diffida formale, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, per invitare il vicino a interrompere il comportamento molesto.
Se questi tentativi non dovessero assicurare gli effetti speciali, è possibile procedere sia a livello civile che penale, a seconda della gravità del comportamento e delle sue conseguenze. Di norma:
- per l’azione civile, in base all’articolo 844 del Codice Civile, si può chiedere al giudice di valutare un’ordinanza che inibisca la condotta molesta e l’eventuale risarcimento dei danni. Per accertare che il comportamento superi effettivamente la normale tollerabilità, potrebbero essere disposte apposite perizie;
- per l’azione penale, per il reato previsto dall’articolo 674 del Codice Penale, si può sporgere denuncia presso le autorità - come la Polizia o i Carabinieri - presentando prove, come materiale fotografico o testimonianze, che confermino la continuatività del comportamento molesto.
I consigli per evitare comportamenti molesti per i vicini
Oltre a sapere come agire nei confronti di un vicino molesto, è anche utile analizzare il versante opposto, ovvero come evitare comportamenti che potrebbero essere dannosi o fastidiosi per chi vive negli appartamenti posizionati al di sotto del proprio balcone.

Cosa posso usare per non far cadere acqua dal mio balcone
Innanzitutto, come non far cadere acqua dal balcone? Per evitare di disturbare i vicini, è sufficiente adottare alcune abitudini di buon senso. Ad esempio:
- utilizzare sottovasi capienti, per evitare che durante l’annaffiatura delle piante un eventuale eccesso d’acqua possa causare un gocciolamento ai piani inferiori;
- ricorrere ai raccogligocce per stendini, degli utili contenitori che si posizionato sotto ai panni stesi e raccolgono l’acqua che cade dagli abiti, evitando così raggiunga la proprietà altrui;
- optare per gli annaffiatoi a goccia automatizzati per i vasi, in modo che l’acqua disponga di una quantità sufficiente di liquidi, senza che tuttavia vi siano eccessi che potrebbero causare gocciolamento
- predisporre opportune tubature e canali di scolo per raccogliere l’acqua di condensa del condizionatore, verificando regolarmente la corretta funzionalità e l’assenza di perdite;
- utilizzare tappetini assorbenti o canovacci, per assorbire l’acqua in eccesso durante l’annaffiatura o la pulizia del balcone, così da prevenire cadute accidentali.
Come posso pulire il mio balcone senza far cadere acqua
Particolare attenzione serve per le operazioni di pulizia del balcone, quelle che normalmente possono causare la maggiore caduta d’acqua. Anche in questo caso, basta seguire alcune facili regole di buon senso:
- preferire strofinacci umidi, anziché il getto d’acqua diretto, per la pulizia della pavimentazione. Il risultato sarà comunque impeccabile e si potrà facilmente prevenire un gocciolamento immotivato;
- se è necessario ricorrere a secchi, ad esempio per il risciacquo degli strofinacci, è meglio riempirli con poca acqua. In caso di rovesciamento accidentale, il fastidio causato sarà minore;
- evitare di utilizzare detergenti aggressivi disciolti in acqua che, gocciolando, potrebbero causare danno. È il caso della candeggina, ad esempio, che cadendo sui panni stesi del vicino potrebbe determinare scolorimento dei tessuti;
- quando possibile, preferire una pulizia a secco - con la scopa o l’aspirapolvere - anziché l’acqua, evitando comunque di gettare polvere o briciole ai piani sottostanti.
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