Con il ddl di stabilità il governo ha messo in campo una vera e propria strategia antievasione e ha deciso di mettere a disposizione dei contribuenti, tramite l'agenzia delle entrate, i dati disponibili per consentire a chi ha dichiarato troppo poco di ravvedersi e ottenere una riduzione delle sanzioni. Vediamo come cambieranno le cose
- I dati a disposizione del fisco che potranno diventare consultabili saranno quelli arrivati in anagrafe tributaria con le dichiarazioni fiscali o quelli arrivati a seguito di obblighi di comunicazione nei confronti dell'amministrazione fiscale, anche da parte di enti esterni o da parte delle amministrazioni fiscali degli stati esteri
- L'agenzia delle entrate potrà trasmettere al contribuente anche informazioni relative ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d'affari e al valore della produzione, allo stesso imputabili sulla base dei predetti dati disponibili. Ma anche informazioni relative ad agevolazioni, deduzioni o detrazioni e crediti d'imposta, che dagli elementi di cui è in possesso dovessero risultare non spettanti
Con tutte queste informazioni, il contribuente potrà verificare i dati a disposizione del fisco e quindi - è questo l'obiettivo - essere spinto a dichiarare il vero. Nel caso in passato questo non sia accaduto, il contribuente potrà ricredersi e sfruttare le nuove potenzialità offerte dal ravvedimento operoso, che durerà più a lungo
Il contribuente, infatti, potrà rettificare la propria dichiarazione fino al termine di decadenza del potere di accertamento e potrà farlo a condizione che non abbia ricevuto atti di liquidazione e di accertamento, compresi gli avvisi bonari
Ecco le sanzioni applicabili dal 2015:
- 1/10 del minimo per i ritardi non superiori a 30 giorni dalla commissione della violazione
- 1/9 del minimo per i ritardi fino a 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione
- 1/8 del minimo per chi rimedia alla violazione entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui la violazione è stata commessa
- 1/7 del minimo per chi rimedia alla violazione entro il termine per la presentazione della dichiarazione successiva all'anno in cui la violazione è stata commessa
- 1/6 del minimo per chi rimedia alla violazione oltre il termine per la presentazione della dichiarazione successiva all'anno in cui la violazione è stata commessa
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