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Scade oggi, martedì 10 novembre 2015, il termine ultimo a disposizione di Centri di assistenza fiscale e professionisti abilitati che hanno rilasciato visti di conformità infedeli sulle dichiarazioni 730/2015 per presentare un modello rettificativo del precedente. Qualora la scadenza non dovesse venire rispettata, toccherà a loro pagare l’imposta, la sanzione del 30% e i relativi interessi. Ossia l’intero importo che il Fisco avrebbe richiesto al dichiarante ai sensi dell’articolo 36-ter del Dpr 600/1973. Se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, sarà per loro possibile evitare la responsabilità relativa a imposta e interessi, comunicando all’Amministrazione finanziaria i dati relativi alla rettifica.

Il Dlgs 175/2014

Ricordiamo che il Dlgs 175/2014 (“decreto semplificazioni”) ha introdotto da quest’anno, in via sperimentale, la dichiarazione 730 precompilata, modificando le disposizioni che riguardano la responsabilità di professionisti e Caf che rilasciano il visto di conformità.

I professionisti abilitati e i Caf, con l’apposizione del visto di conformità, si assumono la responsabilità di eventuali errori commessi, legati alla loro attività di verifica. Da quest’anno, a patto che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente, professionisti abilitati e Caf saranno tenuti a pagare un importo pari alla somma dell’imposta, degli interessi e della sanzione del 30%.

Come rimediare agli errori

Ma rimediare agli errori è possibile. In che modo? Avvisando il contribuente e predisponendo una dichiarazione rettificativa da trasmettere all’Agenzia delle Entrate entro il 10 novembre dell’anno in cui è stata prestata l’assistenza fiscale. Nel caso in cui il contribuente non intenda presentare il nuovo 730, lo “scarico” di responsabilità può avvenire comunicando all’Agenzia delle Entrate i dati rettificati. Il termine è il medesimo.

Sia nel caso di 730 integrativo che di comunicazione dei dati rettificati, la responsabilità del Caf o del professionista sarà limitata alla sola sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente (quest’ultimo risponderà dell’imposta e degli interessi). Pagando entro lo stesso 10 novembre, la sanzione sarà ridotta a un ottavo del minimo, cioè al 3,75%.

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