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Deduzione acquisto immobili da locare, come richiedere il bonus fiscale nel 730
GTRES

Anche per il 2019 sarà possibile effettuare nel modello 730 2019 la deduzione del 20% delle spese effettuate per l'acquisto di immobili da destinare alla locazione. Infatti, nonostante la detrazione non sia stata rinnovata per l'anno in corso, è riconosciuta per le pratiche ancora aperte.

E' stato il decreto Sblocca Italia del 2014 a introdurre una deduzione del 20% per chi, tra il 1º gennaio 2014 e il 31 dicembre 2017, compra un immobile e lo mette in affitto entro sei mesi dall'acquisto.

  • Per ottenere l'agevolazione l'immobile deve essere di nuova costruzione, a destinazione residenziale, invenduto al 12 novembre 2014, oppure deve essere stato oggetto di lavori di ristrutturazione, risanamento conservativo o restauro e siano stati ceduti da cooperative edilizie o da imprese di costruzione. 
  • L'immobile non deve essere di lusso (non deve quindi rientrare nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e deve rientrare nelle prestazioni energetiche certificate in classe A o B e non ubicato nelle zone classificate nella categoria E cioè adibite ad uso agricolo, e neppure nelle zone di carattere artistico o storico e di particolare pregio ambientale. Non devono inoltre esserci rapporti di parentela tra locatore e  inquilino. L'agevolazione spetta anche se l'abitazione viene ceduta in usufrutto a soggetti giuridici pubblici/privati o a imprese che esercitano la propria attività nel settore degli alloggi sociale.
  • Gli immobili devono avere una classificazione energetica rientrante nelle classi di efficienza energetica A e B. La deduzione del 20% è soggetta a un limite massimo complessivo di spesa pari a 300.000 euro.
  • E' possibile portare in detrazione anche il 20% degli interessi passivi sui mutui contratti per acquisire l’immobile e le spese sostenute dall’impresa costruttrice qualora l’immobile fosse di nuova costruzione. 
  • La deduzione Irpef sarà suddivisa in otto quote dello stesso importo dal momento in cui viene stipulato il contratto di locazione. Il beneficio non prevede cumuli con altre agevolazioni. 

La deduzione per l'acquisto di immobili da locare riguarda

  • l’acquisto, dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale di nuova costruzione, invendute al 12 novembre 2014;
  •  l’acquisto, dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, o di restauro e di risanamento conservativo;
  • la costruzione, ultimata entro il 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente prima dell’inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori, per cui prima del 12 novembre 2014 sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio, comunque denominato

Detrazione affitto canone concordato modello 730 2019

Per poter usufruire delle agevolazioni l'immobile deve essere affittato a canone concordato per un periodo non inferiore a otto anni consecutivi. Se il contratto termina prima per ragioni non imputabili al proprietario, questi non perde le agevolazioni se stipula un altro contratto entro un anno dalla fine del precedente.

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1 Commenti:

Ornella
14 Luglio 2018, 12:45

Mi chiedo se si possa usufruire dell'agevolazione anche se l'abitazione - in presenza di tutti gli altri requisiti previsti dalla norma - non costituisca una "prima casa" del proprietario, visto che, in base alla normativa più diffusa, il requisito prima casa è tassativamente richiesto per la detrazione degli interessi di mutuo

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