
Importantissime novità in tema di fatturazione elettronica in arrivo con il nuovo decreto sul Pnrr, che fa scattare l’obbligo di fatture elettroniche anche per il regime dei forfettari. Scopriamo da quando cambiano le regole.
Nell’ottica di raggiungere gli obiettivi del Pnrr, infatti, già dal 1° luglio scatterà l’obbligo di fatturazione elettronica anche per i contribuenti del regime dei forfettari, ovvero coloro che applicano la flat tax al 15% su redditi fino a 65mila euro.
Decade, quindi, l’esenzione per le partite Iva dei forfettari dall’obbligo di emettere le fatture elettroniche. Tuttavia, sarebbe previsto un periodo di transizione per quanto riguarda le sanzioni. Per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022, infatti, c’è tolleranza per le fatture elettroniche emesse entro il mese successivo a quello dell’operazione. Non sono obbligati alla fatturazione elettronica i forfettari fino a 25mila euro.
Quella dell’obbligo di fatturazione elettronica esteso anche ai forfettari, introdotta dal decreto sul Pnrr, è una da tempo nell’agenda dell’Esecutivo, che è stato approvato dopo il parere positivo della commissione UE, interpellata dall’Italia in merito proprio per aumentare l’azione delle fatture elettroniche in chiave anti-evasione.
La fattura elettronica si differenzia da una fattura cartacea, in generale, solo per due aspetti:
- va necessariamente redatta utilizzando un pc, un tablet o uno smartphone;
- deve essere trasmessa elettronicamente al cliente tramite il c.d. Sistema di Interscambio (SdI).
Il SdI è una sorta di “postino” che svolge i seguenti compiti:
- verifica se la fattura contiene almeno i dati obbligatori ai fini fiscali (art. 21 ovvero 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) nonché l’indirizzo telematico (c.d. “codice destinatario” ovvero indirizzo PEC) al quale il cliente desidera che venga recapitata la fattura;
- controlla che la partita Iva del fornitore (c.d. cedente/prestatore) e la partita Iva ovvero il Codice Fiscale del cliente (c.d. cessionario/committente) siano esistenti.
In caso di esito positivo dei controlli precedenti, il Sistema di Interscambio consegna in modo sicuro la fattura al destinatario comunicando, con una “ricevuta di recapito”, a chi ha trasmesso la fattura elettronica la data e l’ora di consegna del documento.
In definitiva, quindi, i dati obbligatori da riportare nella fattura elettronica sono gli stessi che si riportavano nelle fatture cartacee oltre all’indirizzo telematico dove il cliente vuole che venga consegnata la fattura.
per commentare devi effettuare il login con il tuo account