
Quando si è in ritardo nel pagamento degli affitti e occorre versare interessi moratori, si paga un’imposta di bollo e di registro su questi ultimi? Ecco come si è pronunciata la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia in merito alla questione.
Con la sentenza 4087/2/2022 del 25 ottobre, la Cgt ha bocciato il ricorso del Fisco che sosteneva come gli interessi moratori su un pagamento in ritardo da parte di un contribuente fossero una clausola autonoma tassabile a parte, e quindi soggette a un prelievo di 200 euro oltre al bollo. Il Fisco aveva mandato al pagatore ritardatario due avvisi di liquidazione, uno per l’imposta di bollo e una per l’imposta di registro.
La corte di secondo grado tuttavia ha respinto tale disposizione considerando gli interessi moratori come legati, non autonomi, rispetto alla locazione. “Non ha alcun senso disquisire di ritardo nel pagamento del canone se non sul presupposto dell'esistenza dell'unica obbligazione di pagarlo tempestivamente”, si legge nella sentenza. Così come non è possibile concettualmente, in quanto la mora non si lega ad un aspetto accessorio al contratto, ma ad un aspetto fondamentale, quale appunto l’adempimento del pagamento.
La sentenza 4087, inoltre, si riferisce in particolare a quando il canone di locazione è sottoposto a cedolare secca, che già di per sé escludono l’esistenza di imposta di bollo e di registro, a aggior ragione non applicabili qualora ci fosse ritardo nel pagamento.
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