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L’Agenzia delle Entrate è intervenuta in tema di comunicazione dell’opzione sconto in fattura per il superbonus e ha chiarito cosa accade nel caso in cui non venga perfezionata. In particolare, vediamo come sanare le inadempienze.

Con la risposta n. 581, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato il caso di due proprietari di un immobile che hanno optato per lo sconto in fattura per le spese inerenti interventi di superbonus. La comunicazione dell’opzione sconto in fattura per il superbonus non è però stata inviata nei termini previsti all’Agenzia delle Entrate dal momento che il prestatore aveva erroneamente fatturato nel 2021 una parte dei lavori eseguiti, indicando l’applicazione dello sconto, nonostante non fossero ancora maturati i presupposti che consentissero agli istanti il valido esercizio della relativa opzione. 

Nel caso specifico, il professionista incaricato dal prestatore ha dunque rilevato la mancanza dell’asseverazione attestante il rispetto dei requisiti e quindi non ha potuto rilasciare il visto di conformità. Le parti si sono quindi accordate per rilasciare l’asseverazione solo a lavori conclusi. 

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che quando si parla di sconto in fattura e cessione del credito per l’imputazione delle spese si deve fare riferimento a quelle effettivamente pagate. Sconto in fattura e cessione del credito sono poi perfezionati solo quando si hanno il visto di conformità che attesta l’esistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione e l’asseverazione che attesta la congruenza delle spese detraibili, da richiedere a cura del contribuente.

Ma come sanare le inadempienze? Secondo quanto spiegato dall’Agenzia delle Entrate, per sanare l’anomalia, il prestatore deve “integrare la fattura ordinaria con un documento extra fiscale, documentando il mancato pagamento della prestazione attraverso lo sconto in fattura non andato a buon fine per il mancato invio nei termini della comunicazione alle Entrate, e infine rilevare il 'quantum' da saldare”.

In conclusione, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che “considerato che la fattura del 2021 comprende sia delle spese riferite agli interventi trainanti che a quelli trainati, e che la spesa dei lavori trainati sarà pagata dopo la chiusura di quelli trainanti avvenuta a giugno del 2022, in base alla normativa vigente gli istanti potranno fruire del superbonus solo sugli interventi trainanti. Per quelli trainati, invece, potranno accedere alle detrazioni e cedere il relativo credito sulla base delle altre misure agevolative sulle detrazioni edilizie”.
 

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